Scanno Interventi
14 Febbraio 2026, 06:52
IMU 2026: Meno tasse per i residenti all’estero iscritti all’AIRE
(Seconda parte)
Roberto Nannarone
Una proposta di legge “in materia di applicazione dell’imposta municipale propria nonché della tassa e della tariffa sui rifiuti nei riguardi delle persone fisiche trasferite all’estero”. approvata il 4 dicembre dalla Camera dei Deputati, ed ora all’esame del Senato, riscrive le agevolazioni fiscali sui beni immobili degli italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero). L’IMU 2026 introduce un regime agevolato specifico per i proprietari di immobili abitativi nei Comuni con meno di 5.000 abitanti. La misura mira a sostenere i piccoli centri, contrastare lo spopolamento e rafforzare il legame con i cittadini emigrati all’estero.
Si tratta di un passo concreto a sostegno degli italiani che vivono all’estero ma mantengono un legame con il loro territorio d’origine, un sistema “chiaro ed equo” per alleggerire il carico fiscale su immobili di piccola e media dimensione.
La riforma introduce, infatti, un sistema progressivo basato sulla rendita catastale dell’immobile, applicabile a una sola unità abitativa non locata né concessa in comodato, situata nel Comune di ultima residenza in Italia o di iscrizione AIRE. L’agevolazione è riservata a chi abbia vissuto in Italia almeno cinque anni prima dell’espatrio.
Il nuovo assetto prevede l’esenzione totale per le rendite catastali più basse, riduzioni significative per quelle intermedie e il ritorno all’aliquota piena oltre determinate soglie, concentrando il beneficio sugli immobili di valore modesto o medio, tipici dei borghi interessati dal fenomeno migratorio.
Per compensare le minori entrate degli enti locali, è previsto un fondo statale di ristoro, fondamentale per tutelare gli equilibri di bilancio dei piccoli Comuni.
A livello generale, le riduzioni IMU 2026 sono analoghe a quelle previste nel 2025:
La più rilevante è la riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (figli e genitori), a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante sia possessore di un solo immobile abitativo in Italia (oltre eventualmente la propria abitazione principale) e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Oltre a questa riduzione introdotta dalla legge finanziaria del 2016, i Comuni hanno ancora la facoltà di approvare un’aliquota agevolata, inferiore fino a tre punti rispetto a quella ordinaria, per gli alloggi concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, già prevista a Scanno fino al 31 dicembre 2019 ed eliminata dal 1° gennaio 2020 per scelte politico-amministrative fondate su una errata interpretazione della legge.
Il MEF ha chiarito che il Comune può stabilire un'aliquota IMU agevolata specifica per gli immobili dati in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, anche se diversa dall'aliquota standard per gli "Altri fabbricati". Tuttavia, l'imposta si calcola applicando l'aliquota stabilita dal comune (o l'aliquota standard, se non è prevista una specifica) sulla base imponibile ridotta del 50%, come stabilito dall'art. 1, comma 747, lettera c) della legge n. 160 del 2019. • riduzione del 50% della base imponibile per immobili di interesse storico/artistico.
A questa, si aggiungono la riduzione del 50% della base imponibile per immobili inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati e la riduzione del 25% (o equivalentemente riduzione al 75%) della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato.
Sotto il profilo fiscale, per la TARI e l’addizionale comunale all’IRPEF sono previsti termini specifici di deliberazione dei rispettivi atti, autonomi rispetto al termine ordinario per l’approvazione del bilancio.
Per la TARI, il termine per l’approvazione delle delibere (PEF-regolamento-tariffe), già fissato al 30 aprile di ciascun anno, è ora stabilmente differito al 31 luglio di ciascuno anno; A partire dal 2026, il nuovo termine ultimo per l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e delle tariffe della TARI da parte dei Comuni ha carattere strutturale, il che significa che sarà applicato anche negli anni successivi.
Il termine ordinario per l'approvazione (o la modifica) dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2026 è, invece, il 15 aprile 2026. I Comuni devono deliberare le aliquote entro questa data, con possibilità di differenziazione per scaglioni di reddito. In caso di mancata approvazione entro il termine, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente.

