Ultimi giorni per aderire alla Rottamazione-quinquies

Prevista una nuova seduta consiliare

Nella seduta di martedì scorso il Consiglio comunale avrebbe dovuto approvare il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, atteso da tempo e inserito all'ordine del giorno di una seduta straordinaria urgente.
L'esame del provvedimento è stato però rinviato per ulteriori approfondimenti, dopo gli interventi del vicesindaco e del consigliere di minoranza Ciancarelli, che ha invitato l'amministrazione a prendere come riferimento gli atti già approvati dal Comune di Pratola Peligna.
Il rinvio evidenzia una carenza nella predisposizione degli atti amministrativi e rischia di compromettere la possibilità per il Comune di aderire entro il termine del 31 luglio 2026 alla Rottamazione-quinquies, che consente di definire in modo agevolato i debiti relativi ai tributi locali e alle sanzioni del Codice della strada affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
Agli atti del Consiglio risultava già depositata una proposta di deliberazione del 20 aprile 2026, corredata dal parere favorevole del Revisore dei conti. Il parere subordinava però l'efficacia della misura alla verifica del rispetto dei principi di economicità, efficacia e salvaguardia degli equilibri di bilancio, nell'ottica di favorire il recupero dei crediti di difficile riscossione.
Resta difficile comprendere perché non siano stati predisposti gli atti aggiornati, considerato che la legge n. 88/2026, entrata in vigore il 23 maggio, ha esteso la Rottamazione-quinquies anche agli enti locali per i carichi affidati all'Agente della riscossione. Già il 9 giugno, inoltre, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva pubblicato il modello di adesione.
Successivamente, la legge n. 113/2026 ha prorogato al 31 luglio 2026 il termine per l'adesione, proprio per consentire ai Comuni di estendere la misura ai carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La proroga si è resa necessaria perché molti enti avevano approvato regolamenti limitati alla riscossione diretta o alle proprie ingiunzioni, escludendo i ruoli affidati all'agente nazionale.
La definizione agevolata riguarda tutti i debiti tributari e patrimoniali affidati all'Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, con la sola esclusione dei crediti derivanti da condanne della Corte dei conti.
Per applicare la misura, ogni ente deve approvare un apposito provvedimento, pubblicarlo sul proprio sito istituzionale e trasmetterlo all'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 luglio 2026.
Il regolamento sottoposto al Consiglio comunale, tuttavia, non avrebbe consentito una corretta applicazione della norma. Il testo fa riferimento agli accertamenti esecutivi notificati entro il 31 dicembre 2023, senza considerare che le somme relative alle annualità fino al 2018 erano già state iscritte a ruolo da Andreani Tributi S.r.l.
Possono rientrare nella Rottamazione-quinquies tutte le entrate comunali affidate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sia tributarie, come IMU, TARI e Canone unico patrimoniale, sia patrimoniali, comprese le sanzioni del Codice della strada, le rette scolastiche e altre tariffe. Restano invece esclusi i crediti relativi all'addizionale IRPEF, che non vengono affidati all'Agente della riscossione.
Per valutare la reale portata della misura è indispensabile conoscere l'elenco dei carichi iscritti a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, così da quantificare i tributi non riscossi e individuare le annualità interessate.
Con un comunicato del 17 luglio 2026, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha inoltre ricordato agli enti locali la scadenza del 31 luglio per comunicare l'eventuale adesione.
È opportuno precisare che la Rottamazione-quinquies riguarda esclusivamente i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Restano esclusi quelli riscossi direttamente dal Comune o affidati a concessionari privati, come SOGET, per i quali la legge di bilancio 2026 consente agli enti locali di introdurre autonomamente forme di definizione agevolata mediante specifici regolamenti.
In sintesi, i Comuni che intendono aderire devono approvare una delibera consiliare di natura regolamentare, corredata dal parere dell'organo di revisione. L'ente può soltanto recepire integralmente la disciplina statale, senza modificarne criteri, scadenze o ambito di applicazione. Se invece decide di non aderire, non è richiesto alcun provvedimento.
La delibera deve essere pubblicata sul sito istituzionale e trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 luglio 2026. L'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze è previsto esclusivamente a fini statistici.
Diversamente dalla definizione agevolata delle entrate riscosse direttamente dall'ente, questa disciplina non impone una preventiva verifica degli equilibri di bilancio. L'IFEL raccomanda comunque di accompagnare la delibera con un'analisi dei carichi affidati, valutandone anzianità e grado di svalutazione attraverso il Fondo crediti di dubbia esigibilità.
L'adesione alla Rottamazione-quinquies non rappresenta soltanto una scelta finanziaria, ma anche una decisione politica che richiede un confronto approfondito tra le forze consiliari, tenendo conto dell'attuale situazione economica e sociale di famiglie e imprese.
Naturalmente, la misura non deve essere interpretata come un premio per chi non ha pagato, né come una penalizzazione per i cittadini che hanno sempre adempiuto ai propri obblighi tributari, contribuendo con il loro comportamento al finanziamento dei servizi essenziali della comunità.
Nel caso del Comune di Scanno emerge inoltre un'ulteriore criticità. La riscossione coattiva di IMU e TARI è stata in passato affidata alla SOGET. Se il Consiglio comunale approvasse soltanto la delibera relativa ai carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si determinerebbe una evidente disparità di trattamento: i contribuenti con cartelle gestite da AdER beneficerebbero della riduzione di sanzioni e interessi, mentre quelli con pendenze affidate in passato ad altri concessionari sarebbero tenuti al pagamento integrale.
Per evitare questa situazione, il Comune può esercitare la potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, approvando un autonomo regolamento che estenda la definizione agevolata anche alle ingiunzioni affidate ad altri soggetti. La normativa lo consente e offre all'Amministrazione la possibilità di garantire un trattamento uniforme a tutti i contribuenti.