Scanno Giurisprudenza
21 Maggio 2026, 00:03
Interessi sui debiti del Comune in dissesto: le indicazioni della giurisprudenza
Irrituale la deliberazione della G.C. di Scanno n. 36 del 21 aprile 2026
Roberto Nannarone
Dopo che l’ente locale dissestato ritorna in bonis, il creditore non soddisfatto dall’organo straordinario di liquidazione riacquista il titolo della liquidazione del proprio credito, oltre agli interessi maturati, anche durante la procedura di dissesto.
Sono queste le indicazioni del TAR per la Calabria (sentenza n. 9/2023) che ha condannato l’ente locale rientrato dalla procedura di dissesto al pagamento anche degli interessi maturati dal creditore non soddisfatto durante la procedura di dissesto.
Completata la procedura di risanamento finanziario, dunque, coloro che non hanno accettato la proposta di transazione, con la liquidazione del credito al 60%, conservano piene le ragioni creditorie nei confronti del Comune e, di conseguenza, resta integra – secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata – la facoltà del creditore di esercitare tali diritti nei confronti dell’Ente debitore, una volta cessato lo stato di dissesto ed esaurita la procedura della gestione straordinaria.
Per effetto della liquidazione straordinaria in caso di dissesto non si determina l’estinzione dei crediti, o della parte di essi rimasti insoddisfatti in sede concorsuale, perché i crediti non ammessi o residui, conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere fatti valere nei confronti dell’ente risanato (cfr. Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 2008, n. 2095; nello stesso senso, Corte Cost. sentenza n. 269 del 1998; T.A.R. Lazio, sez. II, 3 dicembre 2013, n. 10391)”.
Secondo la recente giurisprudenza “la normativa che dispone il blocco della rivalutazione monetaria e degli interessi in relazione ai debiti degli enti locali in stato di dissesto finanziario, di cui all’art. 21 d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, conv. con modificazioni dalla l. 19 marzo 1993 n. 68 (ora trasfuso nell’art. 248, d.lg. n. 267 del 2000) deve essere interpretata nel senso che anche dopo la dichiarazione di dissesto continuano a maturare sui debiti pecuniari degli enti dissestati interessi e rivalutazione, restando soltanto escluse l’opponibilità alla procedura di liquidazione e l’ammissione, alla massa passiva, degli interessi e della rivalutazione maturati successivamente alla dichiarazione di dissesto e fino all’approvazione dell’apposito rendiconto. Infatti, l’eventuale dichiarazione di dissesto finanziario dell’Ente locale non preclude che sui debiti pecuniari dello stesso maturino interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 1224 c.c. a decorrere dal momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile: pertanto, la citata disposizione, secondo cui i debiti insoluti alla data di dichiarazione del dissesto finanziario dell’Ente locale non producono interessi, né rivalutazione monetaria ha carattere meramente sospensivo e non preclude all’interessato – una volta esaurita la gestione straordinaria con la cessazione della fase di dissesto – di riattivarsi per la corresponsione delle poste stesse nei confronti dell’Ente risanato” (cfr. TAR Lazio, sez. II bis, 18 agosto 2020, n. 9250 ed ampia giurisprudenza ivi richiamata; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3232 del 11 giugno 2013).
Quando si esaurisce la procedura di dissesto ed il Comune ritorna “in bonis” viene meno l’inibitoria delle azioni esecutive individuali ed il creditore – con riguardo ai debiti in precedenza inseriti nella procedura e rimasti insoddisfatti – ha la piena possibilità di recuperare il proprio credito in misura integrale. È quanto ribadito dal TAR Calabria, Reggio Calabria, nella sentenza 12 febbraio 2021, n. 130, richiamando un orientamento già espresso in passato dalla giurisprudenza (cfr. TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, sent. 14 febbraio 2020, n. 74; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 4 settembre 2018, n. 5184).
La Giunta Comunale di Scanno (assente il Sindaco) ha approvato il 21 aprile scorso la deliberazione n. 36 con la quale ha indicato, invece, i “criteri per la gestione della liquidazione della massa passiva residua inserita nel piano di estinzione approvato con D.M. n. 0084725 del 10/09/25”, che contrastano con le norme e con la giurisprudenza consolidata.
Dopo aver preso atto che “in data 16 giugno 2023, con delibera n. 140, il Commissario ha proposto il piano di estinzione delle passività, approvato con Decreto Ministeriale n. 0084725 del 10/09/2025” e che “con verbale del 25/11/2025 n. 9302 la OSL ha trasferito al Comune di Scanno gli atti relativi ai creditori che non hanno accettato la transazione proposta ai sensi dell’art. 258, comma 3 del Tuel, nonché le relative somme accantonate dalla OSL”, i cui “debiti riconosciuti dalla OSL e non transatti ammontano al 25/11/2025 ad euro 165.274,93”, la Giunta ha “RITENUTO dover prefissare i criteri per la gestione della liquidazione della massa passiva residua inserita nel piano di estinzione approvato con D.M. n.0084725 del 10 settembre 2025”.
In particolare ha deliberato di “autorizzare l'ufficio ragioneria alla gestione dei pagamenti residuali con le seguenti direttive, in considerazione della liquidità della massa attiva;
- effettuare l'integrale pagamento del debito riconosciuto dalla OSL dei creditori con importi fino a € 70.000,00 e nella misura dell’90% dei creditori con importi superiori;
- effettuate l’integrale pagamento del debito riconosciuto dalla OSL dei crediti con “Privilegio”;
-di subordinare il pagamento all’accettazione della transazione, a saldo, stralcio ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa a qualsivoglia titolo nei confronti del Comune di Scanno, con rinuncia espressa ad interessi, rivalutazione del credito ed accessori eventuali, nonché a tutte le azioni giudiziali ed esecutive, e relative spese, eventualmente intraprese per ottenere il pagamento del credito”.
Ritengo che la Giunta Comunale non abbia il potere di decidere discrezionalmente in merito al mancato pagamento degli interessi e soprattutto al pagamento parziale di importi superiori alla soglia dei 70 mila euro.
La liquidazione e il riconoscimento degli interessi sui debiti pregressi, non transatti durante la procedura di dissesto, inoltre, seguono precise regole stabilite dal Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) e dalla giurisprudenza costituzionale.
Ai sensi dell'art. 248, comma 4, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), “dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità. La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente”.
Gli interessi che maturano nel lasso di tempo della procedura di dissesto non sono ammessi alla massa passiva gestita dall'OSL, ma possono essere richiesti unitamente al credito residuo, dopo la chiusura della procedura di liquidazione straordinaria.
La Corte costituzionale (con la sentenza 24 ottobre 2022, n. 219) ha chiarito che il blocco previsto dalla normativa non è una cancellazione definitiva, ma una sospensione della maturazione degli interessi e della loro liquidazione a favore dei creditori. Di conseguenza, una volta chiusa la procedura di dissesto, il credito si "riespande". I creditori hanno il diritto di richiedere all'Ente risanato anche il pagamento degli interessi maturati e non soddisfatti.
Le statuizioni della sentenza della Corte costituzionale attengono (in generale) alla disciplina del dissesto finanziario degli enti locali, e, nello specifico, alla questione relativa alla produzione degli interessi (e di altri accessori) sul credito accertato nel corso della procedura di liquidazione, tornando a pronunciarsi sul delicato equilibrio che deve essere mantenuto, per gli enti in condizione di dissesto, fra la salvaguardia degli equilibri di bilancio e il diritto dei creditori nel veder soddisfatto il loro credito.
La questione di legittimità presso la Corte costituzionale è stata promossa dal Consiglio di Stato, che ha giudicato “non manifestamente infondate” le obiezioni sollevate da un Comune di piccole dimensioni, secondo cui il pagamento del credito per l’intera quota capitale e per gli interessi maturati fino al momento della dichiarazione del dissesto avrebbe “natura transattiva e tombale” del debito nei confronti del creditore.
Secondo la Corte costituzionale, invece, una lettura così orientata determinerebbe uno sbilanciamento tra l’esigenza di tutela dei creditori e quella di ripristinare i servizi indispensabili per la comunità locale, a discapito della prima rispetto alla seconda. Pertanto, in definitiva, la sospensione prevista dal TUEL non deve escludere il diritto dei creditori a pretendere gli interessi maturati anche dopo la dichiarazione di dissesto e fino all’integrale soddisfacimento della pretesa creditoria.
Al punto 4.1 della sentenza n. 219/2022, i Giudici costituzionali evidenziano, infatti, che: “Questa Corte, nell’esaminare la disposizione – contenuta in una fonte previgente a quella oggetto dell’odierno scrutinio – relativa agli interessi sul debito degli enti locali, ha affermato che, in coerenza con le caratteristiche di una procedura concorsuale, la disposizione relativa agli accessori del credito ha la finalità di determinare esattamente la consistenza della massa passiva da ammettere al pagamento nell’ambito del dissesto dell’ente locale, ma essa «non implica la “estinzione” dei crediti non ammessi o residui, i quali, conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere fatti valere nei confronti dell’ente risanato» (sentenza n. 269 del 1998). Ha altresì precisato, con riferimento al «blocco di rivalutazione ed interessi», in pendenza della procedura concorsuale, che tale meccanismo risulta finalizzato alla realizzazione della par condicio, oltre che a impedire un ulteriore deterioramento della condizione patrimoniale del debitore (sentenza n. 242 del 1994)”.
In conclusione.
Dopo il dissesto, per i crediti non transatti, nessuna discrezionalità politica è ammessa, perché la Giunta non può decidere autonomamente di non liquidare tali somme. Se il debito in linea capitale è stato pagato solo parzialmente (attraverso la transazione dell'OSL) oppure non è stato oggetto di transazione, l'obbligazione accessoria resta valida.
Il cittadino che si sente penalizzato può attivate le azioni a tutela del proprio credito.
In caso di mancato pagamento spontaneo degli interessi successivi alla chiusura, i cittadini possono agire legalmente nei confronti dell'ente locale (ad esempio, tramite un decreto ingiuntivo o un giudizio di ottemperanza) per il recupero di quanto dovuto, ovvero avanti la Corte di Giustizia Tributaria per i crediti derivanti dal rimborso di tributi versati in eccedenza.

