Scanno Giurisprudenza
10 Dicembre 2024, 06:31
Avvisi di accertamento IMU annullati per carenza di motivazione
Analoghi provvedimenti notificati dal Comune di Scanno
Roberto Nannarone
Le sentenze tributarie sono di “dominio pubblico”, perché liberamente e gratuitamente consultabili sul sito del Dipartimento della Giustizia Tributaria del Ministero dell’Economia e Finanze, con l’accesso alla Banca Dati delle sentenze di merito delle Corti di Giustizia Tributaria (le ex Commissioni tributarie).
La consultazione delle sentenze, pubblicate in forma anonima senza il nominativo dei soggetti ricorrenti, consente di valutare gli orientamenti assunti dai Giudici Tributari a seguito dei ricorsi presentati dai contribuenti contro gli avvisi di accertamento emessi dai comuni per il recupero dei tributi locali (IMU-TASI-TARI) e costituisce una fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica ed uno strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale.
Una recente sentenza della Prima Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L’Aquila n. 269/2024 del 28/05/2024 depositata l’11/06/2024, appare particolarmente interessante per i contribuenti scannesi, perché riferita ad un avviso di accertamento IMU 2017 emesso dall’Andreani Tributi S.r.l., concessionaria del servizio di accertamento IMU del Comune di Scanno, su incarico dell’Organo straordinario di liquidazione.
I Giudici Tributari hanno annullato l’avviso di accertamento, relativo al recupero dell’IMU 2017, accogliendo il ricorso presentato da una contribuente che non aveva versato l’imposta, ritenendo di essere esente dal pagamento dell’IMU, perché “residente” a Scanno in una abitazione acquistata come “prima casa”.
È una sentenza certamente rilevante, non tanto per la fattispecie riferita all’esenzione dal versamento dell’IMU nel caso della doppia “residenza”, ma per la tipologia dell’avviso di accertamento contestato, simile nella forma e nella sostanza a quelli notificati in questi giorni dall’Andreani Tributi S.r.l., per il recupero dell’IMU 2019.
Si tratta di avvisi di accertamento assolutamente immotivati, soprattutto se emessi per recuperare l’IMU non versata da contribuenti che hanno applicato “correttamente” le esenzioni e/o le agevolazioni previste dal Regolamento Comunale IUC, come nel caso del comodato a favore dei parenti in linea retta, senza registrazione del contratto.
La ricorrente aveva eccepito nel suo ricorso, in via pregiudiziale, il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, perché nell’atto non era assolutamente indicato il motivo che aveva indotto l’Andreani Tributi a richiedere l’imposta non versata nell’anno 2017.
La Corte di Giustizia ha rilevato che da una semplice lettura del provvedimento impugnato si evince inequivocabilmente la totale carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, che si limita ad indicare esclusivamente l’omesso versamento dell’imposta. Nel caso esaminato dal Giudice tributario l’imposta non era mai stata pagata in quanto alla ricorrente, come da dichiarazione resa al momento dell’acquisto dell’immobile, era sempre stato riconosciuto il beneficio “prima casa”.
La Corte dell’Aquila, sebbene la giurisprudenza avesse in passato ritenuto che “In tema di ICI, l'art. 11, comma 2 -bis, del d.lgs. n. 504 del 1992 (applicabile ratione temporis), disponendo che gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, non comporta l'obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta”, ha annullato l’avviso di accertamento nel presupposto che tali principi non sono applicabili alla fattispecie esaminata.
La CGT di L’Aquila ha ritenuto, inoltre, che: “... alla luce del generale principio di trasparenza dell’azione amministrativa e di lealtà del rapporto che deve instaurarsi tra amministrazione e contribuente, l’obbligo di motivazione non può essere ridotto ad un vuoto simulacro, ma deve consentire di individuare con precisione le ragioni della pretesa impositiva, così come peraltro emerge nitidamente dalla formulazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente recentemente novellato dal D. Lgs. 219/23”.
Ed ancora: “Nella fattispecie concreta all’esame della Corte, il mancato riconoscimento dell’esenzione prima casa, che viene improvvisamente negata dopo diversi anni in cui era stata invece riconosciuta, costituisce l’unico motivo della pretesa impositiva, motivo del quale nell’avviso impugnato non v’è la minima traccia”. “Non si tratta, dunque, nel caso di specie di motivare in ordine “al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile”, ma di fornire un minimo ragguaglio sull’unica circostanza rilevante che ha condotto all’emissione dell’avviso, motivando in particolare sulle ragioni del diverso contegno dell’amministrazione finanziaria rispetto alle precedenti annualità”.
Seguendo l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia aquilana, può concludersi, anche per gli atti notificati in questi giorni, che “L’avviso di accertamento impugnato, in buona sostanza, non consente in nessun modo al contribuente di comprendere le ragioni della richiesta del comune, costringendolo, per poter spiegare una difesa efficace e non sostanzialmente al buio, ad avviare una interlocuzione (dalla durata indeterminabile) con gli uffici comunali nella pendenza del termine perentorio per proporre ricorso”.
Analogo orientamento giurisprudenziale, che dovrebbe essere noto all’Ufficio Tributi del Comune di Scanno e all’Andreani Tributi, è quello della prima Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, che, in relazione ad analoghi avvisi di accertamento IMU 2016, con le sentenze n. 883, 884 e 885 del 30 novembre 2023 depositate il 28 dicembre 2023, ha chiarito che “… gli avvisi di accertamento, con i quali l’Ufficio Tributi del Comune di Scanno intende recuperare la differenza delle Imposte IMU e Tasi per gli immobili dati in comodato gratuito, per i quali è stata applicata l’aliquota agevolata, sono da considerare illegittimi, sia perché non motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, sia perché sono emessi in violazione di una norma statale (art. 13, comma 6, DL 201/2011) e della norma regolamentare (art. 17, comma 9), a fronte di versamenti correttamente effettuati dai contribuenti applicando l’aliquota dello 0,460% per l’IMU e dello 0,170% per la TASI (quest’ultima ridotta al 90%, come previsto dalla legge statale per il comodante)”.