La Tassa sui Rifiuti (TARI) 2024 a Scanno

Un salasso per le famiglie

Euro 399.554,00: è questa la spesa complessiva prevista nel 2024 dal Comune di Scanno per sostenere i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, gestito dalla Società in house COGESA S.p.A.
È uno dei dati più rilevanti che emerge dalla lettura della deliberazione n. 22 del 19 luglio 2024, pubblicata il 9 settembre 2024 sull’Albo Pretorio del Comune, recante “Presa d’atto del PEF pluriennale 2024-2025 ed approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (tari) da applicare per l’anno 2024 nel Comune di Scanno”, con la quale il Consiglio Comunale, a maggioranza, ha approvato le Tariffe TARI per l’anno 2024.
Non è tutto: nella stessa deliberazione si dà atto “che il PEF relativo all’anno 2024 ammonta ad € 399.554,00, ma che, a tale importo, occorre aggiungere le componenti a valle del PEF, per la determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti all’ammontare del contributo ricevuto dal MIUR all’importo delle agevolazioni ed alle riscossioni per recupero evasione”.
Alla Tassa sui Rifiuti va aggiunto, infatti, il Tributo provinciale per l’Esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA), l’addizionale del 5% sull’importo complessivo della Tariffa, destinato alla Provincia dell’Aquila a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo.
Il dato più significativo che emerge dalla lettura della deliberazione e della documentazione ad essa allegata è, però, quello riferito alla ripartizione dei costi tra le famiglie (Utenze domestiche dei residenti e non) e le utenze non domestiche, (quelle commerciali degli alberghi, negozi, ristoranti, ecc.).
L’analisi delle singole categorie degli utenti elencati nel “Riepilogo del Ruolo R.S.U.” consente di conoscere che i maggiori oneri per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono addebitati, per circa 310.061,14 euro, alle famiglie, alle cosiddette “Utenze Domestiche”, (soprattutto agli utenti con le abitazioni a disposizione ed ai non residenti, che occupano come è notorio gli immobili in modo saltuario e limitato nel tempo), e soltanto l’importo complessivo di euro 89.507,74 è addebitato alle “Utenze Non Domestiche”, cioè a tutti gli Operatori economici complessivamente considerati.
La ripartizione dei costi è determinata da scelte discutibili operate dall’Amministrazione Comunale, che, nell’approvare le Tariffe TARI 2024, con la deliberazione n. 22 approvata a maggioranza e con il voto contrario dei Consiglieri di Minoranza, ha “RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 77,5% del costo complessivo ed il restante 22,50% alle utenze non domestiche”.
È lecito chiedersi: come ha fatto l’Amministrazione Comunale a individuare tali percentuali e quale “criterio razionale” ha scelto per redigere il “P.E.F.”, l’acronimo del Piano Economico-Finanziario, che individua e classifica i costi da coprire con le entrate della TARI, come atto propedeutico alla deliberazione di approvazione delle tariffe, perché finalizzata a ripartire i costi tra gli utenti determinando le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze.
La lettura del “Piano Tariffario – Tari anno 2024”, (file “scanno_pt 2024” allegato alla deliberazione n. 22) dimostra che l’Amministrazione di Scanno è pervenuta alla ripartizione “semplicistica” dei costi di gestione dei rifiuti tra le “Utenze Domestiche” e le “Utenze Non Domestiche”, disattendendo in modo paradossale gli indirizzi indicati dalle leggi statali e dalle direttive del Ministero delle Finanze e dell’ARERA che impongono di stabilire, innanzitutto, le quantità dei rifiuti solidi urbani prodotti dalle singole categorie di Utenze, per attribuire di conseguenza i costi riferiti alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti.
Non nego di aver considerato stravagante la scelta dell’Amministrazione soffermandomi ad analizzare tale documento che, come atto fondamentale per la determinazione delle Tariffe della TARI, avrebbe dovuto contenere una più puntuale ed approfondita analisi dei dati in possesso del Comune, mentre mi è sembrato risolversi in una frettolosa e superficiale scelta “tanto per ...”, mutuando la soluzione di un semplice problema di matematica svolto da studenti della Scuola Media!
Eppure, nel par. 4, “Determinazione della componente fissa e variabile della tariffa”, a pagina 6 del “Piano Tariffario – Tari anno 2024”, si legge che ““Ai sensi dell’art. 4 comma 2 del DPR 158/1999 “l’Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo “criteri razionali””.
È bene sottolineare che le tariffe della TARI sono commisurate sulla base dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” previsto del D.P.R. n. 158 del 1999 e, distinte in utenze domestiche e utenze non domestiche, in entrambi i casi si compongono di una quota fissa e di una quota variabile.
La parte fissa è determinata in base alle corrispondenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti. La parte variabile, invece, serve a finanziare quei costi, per l’appunto variabili, come il trasporto dei rifiuti, la raccolta, il riciclo e lo smaltimento, ed è calcolata in relazione alla quantità di rifiuti attribuiti e all’entità dei costi di gestione.
La spesa complessiva di euro 399.554,00 prevista per l’anno 2024 è ripartita nella parte fissa (euro 154.292,00) e nella parte variabile (euro 245.262,00).
Quale è il “criterio razionale” scelto dall’Amministrazione per “attribuire alle utenze domestiche il 77,5% del costo complessivo ed il restante 22,50% alle utenze non domestiche”?
Come si legge nel Piano Tariffario, la percentuale di ripartizione dei costi tra le “Utenze domestiche” e le “Utenze non domestiche” è stata determinata, in modo a dir poco empirico e senza alcun reale riferimento a dati concreti basati sulla quantità di rifiuti solidi urbani conferiti da ogni categoria di utenti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti da parte del Cogesa.
Dal prospetto riportato nel “Piano Tariffario – Tari anno 2024”, si evince chiaramente che la determinazione delle tariffe Tari 2024 è legata esclusivamente all’ammontare dei costi complessivi di euro 399.554,00 senza alcun concreto riferimento alla quantità dei rifiuti prodotti dalle singole categorie degli utenti, ma semplicemente operando una ripartizione matematica dei soli costi, sulla base delle superfici complessive iscritte a ruolo (mq. 225.441) e le superfici delle utenze domestiche (mq. 195.854) e quelle delle utenze non domestiche (mq. 29.587).
Eppure, il comma 652 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, prevede che “… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”.