Imu: doppie residenze ed esenzione

Le condizioni per lo sconto nelle istruzioni del Comune di Scanno

L’avviso ai contribuenti, pubblicato oggi sull’Albo Pretorio del Comune di Scanno, risolve finalmente il rebus delle doppie residenze che interessano soprattutto i “contribuenti” che in passato hanno usufruito dell’esenzione IMU per l’abitazione posseduta nel nostro paese.
Ricordiamo che, con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma in vigore dal 2011 che, per le coppie sposate o unite civilmente con residenze in abitazioni differenti (nello stesso comune o in comuni diversi), limitava l’esenzione Imu a una sola delle due case, ossia quella in cui dimorava e risiedeva il possessore e il suo nucleo familiare, relegando l’altra a seconda casa soggetta ad Imu.
Il Funzionario Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Scanno ha informato i contribuenti che, al fine di “allineare l’operato dell’Ufficio Tributi alle indicazioni scaturenti dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, questo Ente, con nota n. 8542 del 24 ottobre 2024, ha demandato all’Ufficio di Polizia Locale il compito di accertare che gli immobili per i quali viene richiesta l’agevolazione IMU abitazione principale siano effettivamente utilizzati durante tutto l’arco dell’anno a fini residenziali”.
Come ho avuto occasione di osservare nei giorni scorsi, anche la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dell’Aquila, seconda sezione, ha fornito l’indirizzo giurisprudenziale sulle condizioni richieste per il coniuge “residente” a Scanno di vedersi riconosciuta l’esenzione IMU per l’immobile di proprietà, nel quale dichiara di avere “la residenza anagrafica e la dimora abituale”.
Al fine dell’eventuale concessione dell’agevolazione fiscale dell’esenzione dall’IMU prevista per le abitazioni principali, il contribuente deve produrre in Comune una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per dimostrare di essere in possesso dei requisiti di legge, fornendo un elenco di documenti, utili per comprovare che l’immobile occupato è (è stato) destinato a propria “dimora abituale”.
Va precisato che si ha dimora abituale quando una persona fisica fissa la propria residenza in un determinato luogo, scegliendo di abitarvi stabilmente, ivi svolgendo con continuità le sue normali consuetudini di vita e le normali relazioni sociali.
Nell’avviso ai contribuenti viene indicato un elenco di documenti utili per dimostrare il possesso dei requisiti: a) le bollette del servizio elettrico nazionale: con attenzione sulla domiciliazione delle stesse, dell’effettiva quantità di consumi e della dicitura “utente residente – utente non residente”; b) la documentazione relativa al consumo idrico; c) la documentazione attestante la domiciliazione anche a fini medici.
In poche parole, è difficile sostenere di aver diritto all’esenzione IMU nel caso in cui è palese “la ristrettezza temporale delle bollette fornite …, l’esiguità dei consumi di luce e gas con riferimento a quelli medi annui di una famiglia, nonché la concentrazione dell’uso di tali energie nel solo periodo ferragostano”
Per disconoscere il beneficio fiscale, il Comune di Scanno può far ricorso anche ad ulteriori dati sintomatici della circostanza che il contribuente non svolga con continuità le sue normali consuetudini di vita nel territorio comunale, ma anche il mancato radicamento dello stesso presso il territorio del comune di Scanno, con la mancata documentazione riferita, per esempio, alla scelta del medico di famiglia nel luogo in cui è ubicato l’immobile.
È utile precisare che, “se è vero che incombe sull’Amministrazione l’onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, è anche vero che, in tema di agevolazioni tributarie, è chi vuol far valere una qualsiasi forma di esenzione o agevolazione che deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che ne legittimano la richiesta (cfr. Cass. civ., 28.3.2019, n. 8627).
“Tale fondamentale principio giuridico non risulta contraddetto da quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella menzionata sentenza n. 209/2022, nella quale si fa unicamente presente che i Comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, tra cui, in base a quanto previsto dall’art. 2, comma 10 lett. c punto 2 D.L.vo n. 23/2011, anche l’acceso ai dati relativi alla somministrazione dei servizi (gas, luce, acqua, ecc.) relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio”. (CGT di primo grado, Sez. seconda, sentenza n. 366/2023).
I Comuni, infatti, senza necessità di richiedere le copie delle bollette relative alla somministrazione dei servizi (gas, luce, acqua, ecc.) hanno la possibilità di acquisire direttamente le informazioni sui consumi accedendo alle banche dati di Siatel, messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Soffermandomi ancora sul contenuto dell’avviso, ritengo che l’indicazione riportata, “Il contribuente … deve dichiarare, inoltre, che negli anni di interesse non ha concesso l’immobile in godimento a terzi, nemmeno temporaneamente”, avvalora quanto già sostenuto sulla retroattività del beneficio fiscale, anche per le annualità per le quali sono stati emessi gli avvisi di accertamento, a fronte dei quali il contribuente ha prodotto istanza di autotutela “obbligatoria”, ai sensi dell'art. 10-quater della L. 27 luglio 2000, n. 212, che prevede per l’Ente la possibilità di provvedere in tutto o in parte all’annullamento degli atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione senza che il contribuente proponga l’apposita istanza, "anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi".
Chi in passato ha corrisposto più del dovuto può chiedere il rimborso: per vedere applicati i principi della pronuncia n. 209/2022 della Consulta occorre che in contribuenti presentino istanza di rimborso per i versamenti effettuati fino ai 5 anni precedenti, considerando, nello specifico, il termine del quinquennio a partire dal versamento.