Ancora sull’IMU ed il Comodato gratuito

Palesemente illegittime le determinazioni 32 e 33 del 7 ottobre 2024

del Funzionario Responsabile del Comune di Scanno

Sono rimasto esterrefatto nel leggere il contenuto delle determinazioni 32 e 33 emesse in data 7 ottobre 2024 dal Funzionario Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Scanno Avv. Davide D’Aloisio e apparse ieri, 12 ottobre, sull’Albo Pretorio comunale, soprattutto alla luce di quanto ho scritto nell’articolo “L’IMU e le abitazioni concesse in uso gratuito - Favorevoli ai contribuenti le tre sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Aquila”, pubblicato in mattinata su questo giornale on-line.   
Evidentemente, non è stato sufficiente aver suggerito la lettura delle tre sentenze di merito emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, che, per situazioni analoghe a quella oggetto delle due determinazioni, smentiscono in modo assoluto quanto sottoscritto e quindi condiviso dal Responsabile di Area!
Più volte, con miei scritti pubblicati sulle pagine di questo giornale, mi sono soffermato a dimostrare, sulla base delle leggi statali, che gli avvisi di accertamento emessi dall’Ufficio Tributi del Comune di Scanno per la concessione in comodato d’uso delle abitazioni nei confronti dei “parenti in linea retta” destinate a propria residenza, senza l’obbligo della registrazione del contratto di comodato, sono illegittimi e contrari alla legge ed alle norme regolamentari in vigore fino al 31 dicembre 2019, perché era sufficiente la presentazione in Comune di una semplice autocertificazione, su modelli predisposti dallo stesso Ente,
Lo hanno dichiarato anche i Giudici Tributari con le tre sentenze che il Responsabile di Area ed il personale dell’Andreani Tributi avrebbero dovuto leggere con attenzione!
La stessa aliquota agevolata per l’IMU (e non l’agevolazione statale che prevede la riduzione al 50% dell’imponibile per il calcolo dell’IMU!) è attualmente in vigore anche in città di grosse dimensioni, quali Bologna, Reggio Emilia, ecc.
Ho già avuto modo di spiegare quale sia la differenza tra l’agevolazione operante con la riduzione dell’aliquota IMU e l’agevolazione prevista dalla legge di bilancio 2016 (citata dall’Andreani) per i contratti di comodato registrati che opera sulla riduzione al 50% sul valore dell’immobile sul quale viene applicata l’aliquota ordinaria ai fini dell’IMU!
Dalla lettura del testo delle determinazioni 32 e 33 mi sembra che chi ha predisposto il parere per il Responsabile di Area non abbia chiara questa differenza!
Sarebbe stato sufficiente che il Responsabile dell’Area Finanziaria avesse consultato i regolamenti degli altri Comuni, oppure avesse chiesto informazioni a chi è più informato del personale che ha redatto la relazione, per respingere al mittente il parere dell’Andreani Tributi, la Società incaricata per la gestione dell’Ufficio Tributi, e porsi interrogativi sulla legittimità degli atti emessi e sottoscritti dal funzionario Responsabile del Tributo che appartiene alla ditta Andreani!    
 Se il Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Scanno, Avv. D’Aloisio, avesse consultato quanto riportato, a titolo di esempio, nel sito del Comune di Reggio Emilia https://www.comune.re.it/servizi/tributi-e-pagamenti/imu-alloggi-concessi-in-comodato-a-parenti-entro-il-primo-grado, si sarebbe ravveduto nel sottoscrivere atti palesemente illegittimi ed immotivati!
In tema di aliquote agevolate per l’IMU, anche il sito del Comune di Bologna è molto chiaro, dove è pubblicato il modello di autocertificazione utilizzato, simile a quello all’epoca in uso a Scanno, nel quale viene chiarito che la dichiarazione presentata la prima volta vale anche per gli anni successivi, senza necessità di produrla anno per anno!
Ma già con l’approvazione del nuovo Regolamento IMU nel 2020 da parte della nuova Amministrazione comunale, si è avvertita una inversione di tendenza, con la evidente disapplicazione delle leggi delle Stato.  Basterebbe rileggere gli interventi dell’Assessore al bilancio, per capire da dove derivano le contorte interpretazioni che hanno portato cittadini di Scanno a contestare gli avvisi di accertamento illegittimi!
Chi “mastica” un po’ di tributi e di fiscalità locale, rimarrebbe certamente allibito nel leggere quanto riportato nelle determinazioni 32 e 33, sulla base di quanto relazionato dal personale dell’Andreani Tributi preposto all’Ufficio Tributi comunale, al quale si è rivolto il Funzionario Responsabile, per richiedere “apposita relazione istruttoria relativamente alla detta pratica, ai fini dell’adozione del provvedimento finale e conclusivo del procedimento avviato di riesame della stessa”.  
L’aver mutuato il parere a terzi, non trasferisce certamente al personale dell’Andreani Tributi eventuali responsabilità per l’emissione di un provvedimento, ingiustificato e significativo di scarsa conoscenza della normativa in materia di IMU!
Nella nota istruttoria inviata a mezzo mail in data 30/09/2024 dalla soc. incaricata Andreani Tributi, acquisita al protocollo comunale al n. 7974 il successivo 02/10/2024, si legge che: “Con la Legge di stabilità 2016 è stata interamente rivista la gestione dei comodati gratuiti: le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile, analogamente agli immobili storici o inagibili. Si tratta di una impostazione molto restrittiva che limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili, gli immobili devono essere ubicati nello stesso comune e uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. Con la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove il proprietario ha la residenza e la dimora abituale. Il comodatario deve usare l'immobile in comodato come sua abitazione principale quindi deve avere la residenza e l'abituale dimora nell'immobile avuto in comodato. Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato. I contribuenti in oggetto indicati non hanno diritto alla riduzione del 50% dell'imponibile. Devono versare l'imposta IMU al 100%.”.
Nel provvedimento viene rilevato, inoltre, che “dalla dichiarazione di sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’aliquota agevolata per immobili concessi in comodato d’uso gratuito anno 2013, presentata dal contribuente al Comune di Scanno il 27/12/2013, non risulta la registrazione del contratto di comodato presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate, in violazione di quanto previsto dalla Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), non valendo a tal proposito alcuna scrittura privata né altra forma o dichiarazione di concessione del comodato; l’immobile concesso in comodato non è più assimilabile ad abitazione principale (e quindi esente da IMU) come poteva avvenire negli anni precedenti;  non è necessario nessun atto di recepimento delle disposizioni di legge sopra richiamate da parte del Comune; la previsione regolamentare che subordina il beneficio dell’aliquota ridotta alla presentazione di una dichiarazione a pena di decadenza, deve ritenersi pienamente legittima, anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (da ultimo, Cass. n. 18446/2021, n. 15613/2020, n. 7414/2019)”.
Si è accorto il Funzionario Responsabile Avv. D’Aloisio delle gratuite ed ingiustificate indicazioni riportate nel parere e che i funzionari dell’Andreani Tributi, nel redigere la relazione, si contraddicono con tutto quello riferito, dimostrando poca avvedutezza scrivendo che “la previsione regolamentare che subordina il beneficio dell’aliquota ridotta alla presentazione di una dichiarazione a pena di decadenza, deve ritenersi pienamente legittima, anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia”?
Il personale dell’Andreani conosce le norme istitutive dell’IMU ed è capace di comprendere quali siano “i parenti in linea retta”, tra i quali il Codice civile ricomprende anche suoceri e nuore e generi?
La più recente normativa di riferimento contenuta nel comma 747, articolo 1, della legge n. 160/2019, che alla lettera c) prevede espressamente: “per le unità immobiliari, fatta eccezione  per   quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9,  concesse  in comodato dal soggetto passivo ai parenti  in  linea  retta  entro  il primo  grado  che  le  utilizzano  come  abitazione   principale, …”.
Che fine ha fatto la tanto decantata correttezza amministrativa e l’auspicato rapporto di trasparenza nei rapporti con i contribuenti?
Per non parlare, poi, della prima parte del provvedimento, laddove viene riferito che “in ambito amministrativo i provvedimenti di autotutela sono manifestazione dell’esercizio di un potere tipicamente discrezionale dell’amministrazione pubblica la quale non ha alcun obbligo di attivarlo e, nel caso in cui intenda farlo, deve valutare la sussistenza o meno di un interesse che giustifichi la rimozione dell’atto, valutazione della quale essa sola è titolare. (Cons. Stato, VI, 5492/2021, 3277/2020, 2540/2020)”.
Viene citato un inutile elenco di citazioni giurisprudenziali che non tengono conto assolutamente del Decreto Legislativo n. 219 del 30 dicembre 2023 che ha introdotto significative novità in materia di autotutela tributaria, apportando modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (Legge del 27 luglio del 2000, n. 212), con l’inserimento dell’esercizio del potere di autotutela obbligatoria (art. 10-quater) e dell’esercizio del potere di autotutela facoltativa (art. 10-quinquies), che prevede anche l’annullamento di atti definitivi.
Evidentemente, chi ha preparato la relazione per il Funzionario Responsabile Avv. D’Aloisio non ha ancora avuto occasione di consultare le nuove norme, dal momento che nel provvedimento di diniego dello sgravio non viene assolutamente menzionato il recente decreto legislativo.