Cocullo Storia
30 Agosto 2026, 00:02
"SFACCETTATURE DI COCULLO"
Il “FASCIO DELLE FORZE OPERAIE DI COCULLO” DELL’ANNO 1884
Nino Chiocchio
I Cocullesi allora erano organizzati e affiatati, vitali, non contavano esclusivamente su aiuti esterni (la manna dal cielo) sovrapponendo alla rudezza la serietà, la laboriosità.
Con l’atto di adesione allo Stato Unitario pare che fosse tornato in paese un clima più calmo: questo traspare dai numerosi accenni ai principi generali di uno Stato di diritto, come quello della collegialità, come quello della previdenza, come quello della solidarietà anche economica (la partecipazione alla cassa comune, la quale richiama la lontana Confraternita del Pio Monte de’ Morti, ecc.).
Purtroppo questa serena dimensione, indice di fervore, di operosità non poteva restare esente da un velo di trasformismo, maculato da quel nostalgico doppiogiochismo che aveva turbato i residenti fino a pochi decenni prima.
“STATUTO DELLA SOCIETA’ FASCIO DELLE FORZE OPERAIE DI COCULLO
Art.1- Oggi quattro Ottobre 1884, nella casa del Signor Giuseppe Panecaldo, sita nel Comune di Cocullo, Strada Sopra la Fontana, N°183, cinquanta liberi cittadini di detto Comune, e dotati di tutti i requisiti voluti, dal presente Statuto, in nome d’Italia, dell’Umanità e del Progresso, ed in forza dell’art.32 dello Statuto fondamentale del Regno, si uniscono in società pigliando il nome anzidetto.
Art.2- Scopo di detta Associazione è quello di riunire tutte le diverse forze operaie affine di maggiormente affratellarsi ed accordarsi intorno ai diversi mezzi da tenersi per raggiungere il benessere dei Soci del paese e dell’umanità.
Art.3- La Società riconosce e stabilisce tre specie di socii: a) Sono soci fondatori tutti coloro, che intervennero all’adunanza generale del 4 ottobre 1884, in cui si elesse il Consiglio Direttivo. b) Sono soci effettivi tutti coloro, che saranno ammessi, dopo la fondazione di detta Società. c) Sono soci contribuenti le mogli e le figlie nubili dei soci di età, non minore di quindici anni.
Art.4- Puó essere socio Onorario chiunque, per distinti meriti, accetta appartenere alla società, dopo di essere stato da questa proclamato ad unanimità tale.
Art.5- Sarà socio Benemerito chiunque concorre allo scopo dell’Associazione con largizioni, donazioni, legati o istituzioni di eredità del valore di oltre 200 lire in una o due volte.
Art.6- Il numero dei soci è illimitato.
Art.7- E’ vietato l’accettazione come socio di qualsiasi cittadino che alla Società siasi mostrato contrario con qualunque mezzo.
Art.8- Ogni cittadino, senza distinzione di sesso, puó far parte dell’Associazione, purché goda stima e moralità; abbia compiuti 15 anni, eserciti arte, o mestiere, o industria, o professione; e presenti una valevole costituzione fisica.
Art.9- Ogni socio fondatore comincerà a godere i soccorsi e benefici della Società, quando la cassa dell’Associazione avrà raggiunto la somma di 1500 lire.
Lo stesso vantaggio goderanno quei soci, che saranno ammessi nel primo anno.
Art.10- Tutti quelli poi, che domanderanno di appartenervi e saranno accettati come soci, dopo il primo anno, non potranno godere i detti benefici, se non dopo tre anni dal giorno dell’ammissione.
Art.11- La sovvenzione giornaliera, in caso di malattia temporanea a cronaca, non potrà essere maggiore di cinquanta centesimi al giorno, né minore di venticinque, ripartita come nel capitolo terzo. Articolo 2 del Regolamento. La sovvenzione puó durare tre mesi, ma nel caso che dovesse prorogarsi la Società, deve riunirsi per decidere al riguardo.
Art.12- Ogni socio è tenuto a pagare la tassa mensile di sessanta centesimi.
Art.13- Ogni socio è libero di versare nella cassa della Società e sotto la responsabilità degli amministratori, qualunque somma, e poterla riprendere in qualunque tempo, cedendo solo a beneficio della Società, gl’interessi che a detta somma appartengono.
Art.14- Il socio ordinario, che di spontanea volontà, aiuta con mezzi pecuniarii a sollevare gli interessi della Società, nelle pubbliche adunanze, avrà un voto di lode e il suo nome verrà affisso nella sala della società in segno di riconoscenza e facendo conoscere con scritto il bene fatto.
Art.15- Decesso un socio, l’erede, purché abbia i requisiti voluti dall’art.8, resta libero di occupare il posto del suo antenato, nel qual caso verrà investito di tutti i diritti lasciati dal defunto, sempre però che ne faccia domanda dentro tre mesi. Nel caso che ne facesse domanda dopo i tre mesi, ed adducesse valevoli ragioni per discolparsi, allora il Presidente, o chi ne fa le veci farà risolvere tale questione nelle assemblee generali.
Art.16- Se lascia più eredi, succederà il più giovane, sempre che abbia compiuti i 15 anni, e se nel caso non avesse i requisiti voluti dall’art.8 dello Statuto, allora succederà uno degli altri figli; e ciò qualora il socio decesso non avesse determinato l’erede dei suoi diritti e non fosse accettabile dalla Società.
Art.17- La Società è in dovere di proteggere ogni socio, che ingiustamente venisse offeso da chicchessia.
Art.18- Se un socio muore e lascia eredi minori dell’età di 15 anni, la Società interpella la vedova se vuole o no accettare i dritti del marito, sempre pagando e facendosi rappresentare come nell’art.20. Nel caso contrario la Società attenderà che il maggiore dei figli giunga all’età di 15 anni per conferirgli i dritti che il padre vantava come vecchio socio.
Art.19- Nel caso che il socio decesso non lascia eredi diretti, la Società gli farà succedere uno degli eredi collaterali, che giudicherà conveniente.
Art.20- Le donne nelle relazioni con la Società debbono essere rappresentate dal padre, o dal marito, o dal procuratore; è loro proibito d’intervenire nelle adunanze.
Art.21- Tutti i soci sono uguali fra loro; il Presidente non è che il primo dei socii.
Art.22- Ogni socio, oltre ad aversi a conformare all’art.12, deve pagare una tassa d’ammissione di lire 1,50.
Art.23- Niuna sovvenzione spetta al socio infermo per le malattie, che non oltrepassano il terzo giorno se però la malattia si prolungasse, il sussidio principierà dal terzo giorno, e sarà pagabile di tre in tre giorni posticipati.
Art.24- Ogni socio, che per irregolarità di vita per cause immorali ed altre ragioni simili cade infermo, non avrà dritto alla sovvenzione.
Art.25- La Società viene rappresentata dal Presidente diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo.
Art.26- La Società legalmente costituità in Cocullo avrà in esso un solo centro di Assemblea presieduta dal Consiglio Direttivo. Ogni altra riunione dei soci sarà ritenuta illegale.
Art.27- La cassa sociale viene costituita dalla contribuzione di ciascun socio.
Art.28- Il cassiere è tenuto a versare in quella cassa dove la Società desidererà opportuno il retratto mensile, e darne conto ogni qual volta l’Assemblea lo deciderà.
Art.29- Il Consiglio Direttivo, che viene eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea, si compone: di un Presidente, di un Vice Presidente, di quattro Consiglieri, di quattro Vice Consiglieri, di un Cassiere e di un Segretario.
Art.30- L’Assemblea generale sarà tenuta almeno quattro volte l’anno, salvo altre volte che il bisogno lo richiederà.
Art.31- Sarà espulso dalla Società con la perdita di ogni suo dritto, ragioni ed azioni, a mobili ed immobili, crediti e capitali, industrie ed opere appartenente alla società, qualunque socio: a) Che serbi cattiva e notoria condotta. b) Che si renderà moroso al versamento mensile oltre tre mesi consecutivi, senza che voglia, e sappia dar ragione di sua morosità, al Presidente in via confidenziale. c) Che sia recidivo nell’aprire scissure, e Promuovere partiti nel seno della Società; o si permetta dir male della medesima e dei suoi capi fuori della sede sociale; o distogliere altri dal farne parte. d) Che per tre volte venga constatato stare in società ubbriaco ed essersi cimentoso. f) Tutte queste mancanze debbono risultare da documenti, sentendo anche le difese dell’imputato.
Art.32- La Società per l’esatta e diligente Amministrazione, tiene registri, suggillo e quanto altro occorre per le sue regolarità.
Art.33- La Società resterà sempre costituita con tutti i suoi dritti, ragioni ed azioni fino a che il numero dei soci rimarrà a venti.
Art.34- Quando anche questi ultimi fossero necessitati a sciogliersi, liquideranno i loro interessi sul capitale comune, ed il rimanente andrà a beneficio di una pubblica opera destinata dagli anzidetti venti socii.
Art.35- Ogni altro articolo, che si voglia apporre al presente Statuto, dovrà essere formulato dal Consiglio Direttivo, ed approvato dall’Assemblea generale.
Art.36- La Società ogni anno il 24 Giugno terrà una festa commemorativa del suo Statuto.
Art.37- Il presente Statuto discusso ed approvato da tutti i socii fondatori, si sottomette all’approvazione dal Governo.
IL PRESIDENTE (Renzi Ferdinando)
Consiglieri (Nicola Gentile, Nonni Giambattista, Simone Chiocchio, Domenico Mascioli)
Il Segretario (Ascenzo Marchione)”
Si omette di trascrivere per ovvi motivi di spazio il Regolamento di attuazione, di cui peraltro si riproducono alcuni articoli (gli altri, per la maggior parte, dettano le competenze dei vari organi). L’art.2 del Capo I così recita: “Il socio ammesso, si presenterà primo al tesoriero ed eseguirà i versamenti che gli spettano, quindi verrà presentato al Consiglio Direttivo, ove in piedi, a capo scoperto e ad alta voce pronunzierà le seguenti parole: “Sul mio onore e sulla coscienza di onesto cittadino, prometto corrispondere con le buone azioni, per tutta la vita al beneficio che questa rispettabile Società concede coll’ammettermi a farne parte. Mi obbligo di eseguire tutto ciò che viene prescritto dallo Statuto Sociale e suo Regolamento”. Art.2 del Capo III: “Il Presidente si rinnova ogni due anni; tutti gli altri annualmente nel giorno 24 di Giugno”. Art.2 del Capo V: “I Consiglieri avranno cura di conservare tra i soci l’amicizia e l’amore; ascoltare benignamente le loro lagnanze; ammonire quelli, che deviassero dai doveri di cittadino; riferire all’assemblea gli abusi da correggere”. Art.4 del Capo VIII: “Il socio chiamato al servizio militare dello Stato, o partisse volontario per una guerra di libertà, non paga il tributo finché dura il servizio”. Art.5 del Capo VIII: “Nessun socio potrà presentarsi nella casa Sociale armato o con bastone o con armi insidiose dovrà vestire il più possibile decentemente; non fare schiamazzi, non potrà fumare, ed entrando il Presidente o altre persone ragguardevoli del paese o di fuori staranno in piedi ed a capo scoverto. Durante l’assemblea serberanno rigoroso silenzio, e per parlare chiederanno la parola ed aspetteranno il proprio turno. i manchevoli saranno puniti colla pena da 50 centesimi a 3 lire ed anche colla sospensione. La sospensione toglie al socio di presentarsi in Società, molto meno nelle Assemblee”.

