Italia Interventi
4 Marzo 2026, 00:03
Dalle terre di mezzo alle terre marginali: la nuova Legge che valorizza la montagna
Annalisa Parisi
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 12 settembre 2025, n. 131 segna una svolta epocale nel rapporto tra lo Stato italiano e i suoi territori montani. Si tratta di un vero e proprio riconoscimento costituzionale del valore strategico delle zone montane, quelle che per troppo tempo abbiamo relegato al rango di “terre marginali“.
Eppure, come ci insegna l’ecologia, la marginalità è spesso solo una questione di prospettiva: ciò che appare periferico nell’economia globalizzata può rivelarsi centrale nella tutela della biodiversità, nella regolazione idrica, nella mitigazione climatica e nella .
La legge, in attuazione dell’articolo 44 della Costituzione e in coerenza con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ribalta finalmente il paradigma assistenzialista che ha caratterizzato decenni di politiche montane. Non più territori da “aiutare” in quanto svantaggiati, ma ecosistemi strategici da valorizzare per le funzioni insostituibili che svolgono.
La montagna italiana viene riconosciuta per quello che realmente è: il serbatoio di biodiversità, il custode delle risorse idriche, il regolatore climatico, il presidio contro il dissesto idrogeologico che le pianure urbanizzate hanno ormai dimenticato di essere.
L’istituzione della Strategia per la montagna italiana (SMI) rappresenta il cuore pulsante della riforma. Finalmente si parla di pianificazione integrata, di coordinamento tra livelli di governance, di sinergie tra la Strategia nazionale per le aree interne e le politiche forestali. La SMI non è un documento burocratico ma uno strumento operativo che dovrà tradursi in interventi concreti, finanziati dal potenziato Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.
Particolarmente significativa è l’attenzione riservata agli ecosistemi montani, riconosciuti come “zone floro-faunistiche a sé stanti”. Questo è un riconoscimento scientifico della peculiarità biologica della montagna. Le comunità vegetali e animali montane seguono dinamiche ecologiche proprie, stratificazioni altitudinali che racchiudono l’equivalente di migliaia di chilometri di spostamento latitudinale. Proteggere questi gradienti significa preservare hotspot di biodiversità che fungono da rifugio per specie sempre più pressate dai cambiamenti climatici.
La norma introduce inoltre strumenti innovativi per la gestione della coesistenza tra uomo e fauna selvatica, tema caldissimo nelle valli alpine e appenniniche dove il ritorno dei grandi carnivori sta ridisegnando equilibri secolari. Il richiamo alla Direttiva Habitat e alla Convenzione di Berna non è formale: indica una volontà di gestione scientifica, basata su piani di conservazione che tengano conto sia delle esigenze ecologiche che delle attività produttive.
Il vero salto di qualità si coglie nel capitolo dedicato alle attività agro-silvo-pastorali.
Il riconoscimento degli “investimenti volti all’ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali” con crediti d’imposta fino al 20% rappresenta una rivoluzione culturale prima ancora che economica. Finalmente si monetizza ciò che gli agricoltori e i silvicoltori di montagna hanno sempre fatto senza ricevere adeguato compenso: mantenere il territorio, prevenire l’abbandono, conservare paesaggi culturali millenari, gestire la biodiversità.
La possibilità per i comuni montani di affidare i lavori di sistemazione territoriale direttamente a imprenditori agricoli e consorzi forestali rompe finalmente la dicotomia tra produzione e manutenzione. Il territorio montano non ha bisogno solo di interventi straordinari ma di presidio quotidiano, di quella “manutenzione ordinaria straordinaria” che solo chi vive e lavora in loco può garantire.
Il sistema di incentivi fiscali per le imprese giovanili montane (credito d’imposta fino a 100.000 euro per tre anni) e le agevolazioni per il lavoro agile rappresentano strumenti potenti per invertire l’emorragia demografica. Ma non bastano gli sgravi fiscali se mancano servizi essenziali. Per questo la legge dedica ampio spazio a sanità, scuola, connettività digitale, formazione superiore.
Il riconoscimento delle “professioni della montagna” – dalle guide alpine ai gestori di rifugi, dagli accompagnatori agli operatori forestali – valorizza competenze specifiche che costituiscono un patrimonio di conoscenze tacite insostituibile. Queste professioni non sono solo attività economiche ma presidi culturali, ponti tra tradizione e innovazione.
Riassumiamo brevemente le cinque principali novità d’interesse forestale - contenute al Capo IV della nuova legge chiamato “Tutela del territorio” .
Ruolo della selvicoltura e linee guida per la sua valorizzazione
Un primo interessante accenno alla selvicoltura è contenuto nell’Articolo 12, chiamato “Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani”. Qui le attività agricolo-forestali vengono riconosciute come un: “presidio ambientale, economico e sociale dei territori montani”. Nel testo normativo si sottolinea come: “L’agricoltura, la zootecnia di montagna e la silvicoltura garantiscono la gestione delle risorse ambientali, promuovono le filiere locali e garantiscono reddito alle aziende e occupazione locale”.
Definizione di “Cantiere forestale temporaneo”
Un punto molto importante, forse il più rilevante a livello pratico-applicativo in ambito forestale tra quelli presenti nuovo testo normativo, è una modifica al TUFF contenuta all’Articolo 17 della legge sulla montagna, chiamato “Cantieri temporanei forestali”.
Grazie a questo articolo vengono in pratica aggiunti al Testo Unico su Foreste e Filiere forestali (modificandone gli Articoli 3 e 10) la definizione di “cantiere forestale temporaneo” e le disposizioni per tali cantieri. Si tratta di una definizione fondamentale, la cui mancanza ha generato in passato diversi problemi a tecnici e imprese, in quanto i cantieri forestali temporanei erano spesso associati a quelli edili, ad esempio nell’ambito di controlli relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Alberi e boschi monumentali
L’Articolo 18 della nuova legge sulla montagna modifica anche la legge 14 gennaio 2013, n. 10, dedicata alla salvaguardia degli alberi monumentali. All’interno del testo sono previste:
• integrazione alla definizione di albero monumentale, con l’inserimento della nuova definizione di “bosco monumentale”;
• l’introduzione normativa della “ZPA”, ovvero di una “Zona di Protezione dell’Albero” al fine di proteggere l’apparato radicale e un’area utile alla capacità vitale della pianta o del filare;
• l’introduzione normativa della “tutela transitoria” di un albero segnalato come monumentale da un Comune ma non ancora riconosciuto come tale dalla Regione;
• nuove disposizioni relative all’iter di segnalazione degli alberi e del loro inserimento nell’elenco nazionale, con la possibilità di potere sostitutivo delle Regioni nei confronti dei comuni inadempienti e di un iter semplificato per gli alberi presenti su terreni demaniali (che può essere portato avanti da Stato o Regioni senza i Comuni);
• disposizioni relative alle sanzioni per chi commette danneggiamenti, con una nuova gradualità delle stesse. L’autorità competente a ricevere le somme relative alle sanzioni diventa la Regione o la Provincia Autonoma, che dovrà destinare queste risorse a opere di valorizzazione degli alberi e dei boschi monumentali;
La definizione di “bosco monumentale” è la seguente: “Le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento di una speciale azione di conservazione”.
Incentivi a imprenditori agricoli e forestali
Un quarto punto interessante della legge sulla montagna per quanto riguarda la gestione delle foreste è la possibilità, definita all’Articolo 19, di incentivi per gli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, comprese le cooperative agricole e forestali e i consorzi forestali, anche partecipati dai comuni e alle associazioni fondiarie, che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività in montagna.
A questi soggetti è concesso: “Un contributo, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno”.
Terreni abbandonati e silenti
Un ultimo punto di notevole interesse per la gestione forestale, in particolare in quei casi in cui essa si rende necessaria per la salvaguardia della pubblica sicurezza, è quello relativo ai cosiddetti “terreni silenti”.
All’Articolo 30, la nuova legge sulla montagna prevede infatti l’istituzione di un “Registro nazionale dei terreni silenti”, al fine di promuovere il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati. L’obiettivo è di: “Valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, di salvaguardare l’assetto idrogeologico, di prevenire e di contenere il rischio di incendi e di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli nonché il degrado ambientale”.
Il “Registro nazionale dei terreni silenti” dovrà essere realizzato dal Masaf, in concerto con altri Ministeri, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Un decreto attuativo dovrà prevedere i requisiti per la registrazione dei terreni silenti da parte delle Regioni, nonché i criteri minimi per la formazione, la tenuta e l’aggiornamento del Registro stesso.
Una cosa però è certa: la nuova legge sulla montagna non compie “passi indietro” rispetto alla strada intrapresa dal TUFF e dalla Strategia Forestale Nazionale verso una gestione attiva e consapevole del patrimonio forestale nazionale. Potrà sembrare poco, ma di questi tempi non lo è affatto. (savethebiodiversity)

