Scanno Posta
20 Settembre 2025, 07:06
Posta al direttore
Da Pasquale Piscitelli sulla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Aquila
Redazione
Pregiatissimo Direttore
chiedo ospitalità per la pubblicazione sul giornale on-line Il Gazzettino della Valle del Sagittario di una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Aquila, che mi ha visto ancora come ricorrente contro gli accertamenti illegittimi e continui dell’Ufficio Tributi del Comune di Scanno, che mi “perseguita” chiedendo il pagamento dell’IMU dall’anno d’imposta 2016.
La sentenza n. 617 assunta all’udienza del 16 luglio scorso e pubblicata il 29 luglio 2025 è certamente rilevante e di interesse generale, perché, contrariamente a quanto sostenuto dall’Andreani Tributi S.r.l., ha sancito due principi giuridici, che il Comune di Scanno e per esso il Responsabile dell’Area Finanziaria dott. D’Aloisio e la stessa Andreani Tributi S.r.l. dovrebbero avere nella dovuta considerazione ed agire di conseguenza sia in occasione dei nuovi accertamenti, anche per altri contribuenti che dovrebbero trovarsi nelle stesse mie condizioni.
La vertenza tributaria trattata si riferisce alla mancata applicazione dell’aliquota IMU ridotta al 4,6 per mille nel caso di immobile concesso in uso gratuito a parenti in line retta (genitore-figlio), con comunicazione effettuata regolarmente al Comune nel 2013, in occasione dell’entrata in vigore della nuova IMU.
Dal 2019, a seguito di una errata interpretazione del regolamento comunale IUC effettuata dagli Amministratori dell’epoca (Sindaco e Vicesindaco), sono stati emessi numerosi accertamenti per il recupero della differenza IMU.
Molti contribuenti hanno preferito pagare, pur di non intraprendere il contenzioso con un ricorso avanti alla Corte di Giustizia Tributaria dell’Aquila.
Anche per le annualità dal 2017 fino al 2019 sono stati notificati gli accertamenti ed a coloro che hanno presentato istanza di annullamento degli atti per palese illegittimità degli stessi, in quanto emessi in violazione delle norme regolamentari emanate dal Consiglio Comunale, è stato notificato il provvedimento i diniego all’annullamento con una illogica motivazione con la quale è stata riconosciuta la possibilità di versare l’IMU ridotta, anche senza la registrazione del contratto di comodato tra genitori e figli, ma è stato negato l’annullamento dell’accertamento, perché non risultava prodotta la comunicazione del comodato ogni anno!
Il primo provvedimento di diniego era stato sottoscritto dal Sindaco Giovanni Mastrogiovanni, in qualità di Responsabile dell’Area Finanziaria-Ufficio Tributi.
A seguito di una sentenza di primo grado contorta e illogica, ho presentato impugnazione avanti la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado che ha accolto il mio appello.
I Giudici di secondo grado hanno emesso una sentenza chiara, stabilendo che: “Va preliminarmente considerato che l’appellante, in relazione al comodato oggetto di giudizio, in base al regolamento per l’applicazione delle imposte comunali di Scanno, aveva diritto alla riduzione applicata. Il comodato e la relativa riduzione d’imposta erano peraltro stati regolarmente comunicati all’Ente impositore”.
Ho più volte chiesto al Comune che venisse esteso alle annualità 2017, 2018 e 2019 quanto deciso già dalla Corte di Giustizia di secondo grado – Sezione prima, che aveva riconosciuto l’illegittimità degli avvisi di accertamento per l’anno 2016, ed ora i Giudici della seconda sezione hanno confermato che: “In merito va rilevata la sussistenza di un giudicato esterno, rappresentato dalla sentenza (passata in giudicato) della Corte di Giustizia Tributaria d’Abruzzo che, per l’annualità 2016, ha già accolto identico ricorso del contribuente.”
Ma il principio giuridico rilevante, sancito dalla Corte di Giustizia, è che l’Ufficio Tributi del Comune di Scanno e per esso anche il Dirigente di Area che “In presenza di una illegittimità o dell’infondatezza dell’atto o dell’imposizione vanno applicate le nuove disposizioni normative sull’autotutela tributaria, in vigore dal 15.01.2024. L’Amministrazione Finanziaria è dunque tenuta ad annullare in autotutela il proprio atto impositivo nel caso in cui si rilevi una sua illegittimità od infondatezza”.
Ringrazio per l’ospitalità e chiedo la pubblicazione della sentenza allegata perché possa essere utile anche per gli altri contribuenti.
Cordiali saluti, Pasquale Piscitelli

