Scanno Giurisprudenza
13 Febbraio 2025, 06:45
Pubblicate le FAQ MEF sul nuovo prospetto IMU 2025 da adottare entro il 28 febbraio
Roberto Nannarone
Il 10 febbraio 2025, il MEF ha pubblicato alcune FAQ, cioè le risposte di chiarimento ai numerosi quesiti, posti dai comuni, in ordine alle modalità di elaborazione e di trasmissione al MEF del Prospetto delle aliquote IMU per l’anno 2025.
L’organo competente all’adozione della deliberazione approvativa del prospetto di determinazione delle aliquote IMU è il Consiglio Comunale. La mera proposta di deliberazione di approvazione del prospetto ha natura di mero atto endoprocedimentale in quanto non esprime la volontà definitiva dell'ente locale in ordine alla determinazione delle aliquote dei tributi di propria competenza e, quindi, non può costituire atto idoneo all'approvazione del prospetto.
Tra le prime FAQ viene segnalato che per il primo anno di adozione del Prospetto, e quindi dal 2025, anche nel caso in cui il comune intenda applicare, nella sostanza, le medesime aliquote vigenti nell’anno precedente, dovrà, in ogni caso, predisporre il Prospetto tramite l’apposita applicazione informatica (disponibile a decorrere dal 31 ottobre 2024 nella sezione denominata “Gestione IMU” del Portale del federalismo fiscale), e procedere ad approvare il Prospetto medesimo con espressa delibera da parte del Consiglio comunale e, successivamente, trasmettere, tramite la medesima applicazione informatica, il solo Prospetto.
L'omessa trasmissione comporterà l'applicazione delle aliquote di base (pari allo 0,86 per cento per immobili diversi dalla prima casa e ad uso produttivo), secondo quanto previsto dai commi 748 - 755 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, che continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una prima delibera secondo le modalità indicate.
Il comune, per l’anno d’imposta 2025, al fine di non incorrere nell’applicazione delle aliquote di base, dovrà procedere ad adottare un’espressa deliberazione da parte dell’organo competente, non potendo operare il principio già in vigore negli anni passati, in forza del quale, in caso di mancata approvazione e pubblicazione nei termini di legge, trovano applicazione le aliquote vigenti nell’anno precedente.
L’obiettivo delle FAQ è quello di fornire ai Comuni indicazioni operative chiare e univoche per garantire un corretto adempimento degli obblighi normativi previsti dall’art. 1, commi da 748 a 754 della Legge n. 160/2019.
La FAQ n. 4, sulla Differenziazione delle aliquote, chiarisce che i comuni possono diversificare le aliquote IMU solo per le fattispecie previste dal decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 7 luglio 2023, modificato dall’art. 1, comma 1, D.M. 06 settembre 2024. Non è possibile introdurre nuove fattispecie o modificare quelle esistenti.
Particolarmente interessante è la FAQ n. 7, riferita alle “Aliquote agevolate per immobili in comodato”. Il MEF chiarisce che i comuni possono stabilire aliquote agevolate per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, fermo restando l’abbattimento del 50% della base imponibile previsto dalla legge.
Un’agevolazione già riconosciuta dal MEF con la Risoluzione n. 1/DF prot. n. 3946 del 17 febbraio 2016 e puntualmente presente nel Regolamento IUC del Comune di Scanno dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, anche se l’Ufficio Tributi del Comune pare non ne sia a conoscenza, dal momento che l’Andreani Tributi S.r.l., che gestisce il servizio tributi del Comune, ha emesso per l’IMU 2019 avvisi di accertamento, non riconoscendo la “doppia agevolazione” dell’aliquota agevolata ridotta allo 0,46 per cento applicata alla base imponibile del 50 per cento per gli immobili per i quali è presente il contratto di comodato debitamente registrato presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate!
Scrive il MEF: Il comune può stabilire una specifica aliquota agevolata, diversa da quella indicata nella fattispecie principale “Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)”, per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in line retta entro il primo grado nell’ipotesi prevista dall’art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019. Occorre, tuttavia, far presente che la specifica aliquota così stabilita dal comune, oppure quella attribuita agli “Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)”, andrà applicata alla base imponibile ridotta del 50 per cento, come previsto dal citato comma 747, lett. c).
Tale precisazione, del resto, è presente nella schermata principale dell’applicazione relativa al Prospetto, nel riepilogo e nel file PDF recante il medesimo, nei quali compare la frase “Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie”.
La FAQ n. 8 riferita alla “Mancata opzione "Con contratto registrato" per locazioni” chiarisce che l’opzione "Con contratto registrato" non è presente nel Prospetto per le locazioni di fabbricati D e altri immobili perché, per legge, la registrazione è obbligatoria e presupposta per la validità del contratto.
Viene confermato che i fabbricati destinati alla vendita dalle imprese costruttrici sono esenti dall’IMU dal 1° gennaio 2022 e, quindi, non è prevista alcuna aliquota per essi nel Prospetto. (FAQ n. 9).
Per i pensionati AIRE o per le unità immobiliari possedute da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, non è possibile inserire nel prospetto una specifica aliquota agevolata, perché, come chiarisce il MEF con la FAQ n. 12, a decorrere dall’anno 2021, l’IMU si applica nella misura della metà “per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia”.
È confermato al 16 giugno 2025 il termine per effettuare il versamento della prima rata dell'IMU per l’anno d’imposta 2025, basato sull'aliquota e la detrazione del precedente anno fiscale. Se al momento del versamento dell'acconto il prospetto con le nuove aliquote è già stato pubblicato, il contribuente può calcolare l'imposta applicando le nuove aliquote.