Scanno Giurisprudenza
18 Dicembre 2024, 06:14
L’autotutela tributaria
nei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
e delle Sezioni Unite della Cassazione
Roberto Nannarone
Sulle pagine di questo giornale online, ho affrontato nelle settimane scorse l’argomento relativo agli avvisi di accertamento in materia di IMU, emessi dall’Ufficio Tributi del Comune di Scanno, evidenziando per alcuni di essi i motivi per essere annullati d’ufficio.
Ho voluto attendere l’emanazione della prassi interpretativa dell’Amministrazione finanziaria e le ultime massime giurisprudenziali per soffermarmi sulle nuove norme previste dallo Statuto dei diritti del contribuente che consentono ai contribuenti di presentare le istanze di annullamento di atti, “in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione”.
Le nuove norme relative all’autotutela tributaria, in vigore dal 18 gennaio 2024, sono state adeguatamente esaminate, a distanza di due settimane l’una dall’altra, dalla Circolare del 7 novembre 2024 n. 21 dell’Agenzia delle Entrate, illustrativa delle modifiche dello Statuto introdotte dalla riforma fiscale, e dalla sentenza n. 30051/2024 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 21 novembre, che ha superato le previsioni più pessimistiche in tema di potere di sostituzione di atti illegittimi o infondati.
L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’esercizio del potere di autotutela tributaria, alla luce della nuova disciplina dell’istituto, contenuta negli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), introdotti dal D. lgs 30 dicembre 2023 n. 219 (articolo 1, comma 1, lett. m), emanato in attuazione della legge delega per la riforma fiscale, con la Circolare n. 21/2024/E che si presenta più generosa della normativa di settore recentemente riformata.
Gli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente hanno riformato l’istituto dell'autotutela tributaria, distinguendola in due categorie: autotutela obbligatoria e autotutela facoltativa.
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