Scanno Economia
29 Ottobre 2024, 06:53
Accertamenti per i tributi locali IMU-TASI e TARI
I rimedi per gli omessi/parziali versamenti dell’anno 2019
Roberto Nannarone
Per quanto riguarda i tributi locali, come l’IMU, la TASI e la TARI, il termine di decadenza degli avvisi di accertamento per omesso/parziale versamento e per infedele/omessa è generalmente di cinque anni. Questo significa che la notifica, a pena di decadenza, degli accertamenti in materia di tributi locali deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento andava effettuato.
Il termine quinquennale ordinario deve però essere coordinato, ancora per un anno, con le previsioni di cui all’art. 67 del D.L. n. 18/2020, decreto Cura Italia, che ha disposto la sospensione per 85 giorni dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori: "Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa (...)".
Ciò significa che i termini di notifica degli atti di accertamento esecutivi in scadenza al 31 dicembre 2024, riferiti all’omessa/infedele dichiarazione per l’anno 2018 e all’omesso/parziale versamento dei tributi per l’anno 2019, con la proroga di 85 giorni, scadranno il 26 marzo 2025.
È utile ricordare che nell’anno 2019 era in vigore il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale approvato per la prima volta dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 23 maggio 2014 e da ultimo con deliberazione n. 4 del 28 marzo 2017, mentre le aliquote IMU e TASI erano quelle approvate con deliberazione n. 5 del 22 marzo 2018, confermate dalla nuova Amministrazione con deliberazioni n. 3 e 4 del 1° aprile 2019.
Sulla proroga dei termini di decadenza si è espressa anche la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dell’Aquila, sentenza n. 89 del 18 gennaio 2022, con riferimento ai termini di notifica dell’accertamento IMU 2015, spedito dal Comune di Scanno in data 29 marzo 2021 e quindi oltre il termine di decadenza del 26 marzo 2021, con la consegna della raccomandata all’erede dell’obbligato il 1° aprile 2021.
Il ricorso del contribuente è stato accolto, con conseguente annullamento dell’avviso di accertamento impugnato e la condanna del Comune al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 280,00 oltre gli accessori di legge.
Sulla proroga di 85 giorni della scadenza dei termini di notifica degli atti di accertamento è dello stesso avviso l'Agenzia delle Entrate, che si è espressa con Circolare n. 11 del 6 maggio 2020.
Fino alla notifica degli avvisi di accertamento è, comunque, possibile sanare una posizione debitoria (esempio: non ho pagato il saldo Imu del 2019 o l’ho pagato solo parzialmente), ricorrendo al versamento spontaneo, in gergo ravvedimento operoso.
L’istituto del ravvedimento operoso per i tributi locali (Imu, Tasi e Tari) è lo strumento utilizzabile da tutti i contribuenti per sanare eventuali posizioni debitorie evitando così di incorrere negli avvisi di accertamento, i quali comporterebbero oltre al pagamento dell’imposta, anche l’applicazione dell’intera sanzione pari al 30% oltre agli interessi di mora giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Con il Decreto Fiscale del 2020 sono state inserite due tipologie di ravvedimento operoso, le quali prevedono una sanzione pari al 4,28% se il pagamento spontaneo avviene entro due anni ed una sanzione pari al 5% (1/6 del 30%) se il ravvedimento avviene oltre i due anni dall’omissione o dall’errore.
Per procedere al versamento dei tributi tramite il ravvedimento operoso è opportuno compilare il modello F24, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione distinta dei codici del tributo, della sanzione e degli interessi.
In considerazione della sua natura premiale, il ravvedimento operoso è considerato uno di prevenzione ed estinzione della lite tributaria, che comporta la regolarizzazione spontanea dei versamenti e non una forma di “condono permanente”, con la valorizzazione della funzione dissuasiva, e non più solo punitiva, della sanzione, finalizzata a spingere il contribuente a porre rimedio ad una posizione caratterizzata da antigiuridicità.
Resta sempre fermo il limite generale rappresentato dalla conoscenza delle attività amministrative di accertamento dell’Ente che avviene con la formale notifica al contribuente dell’avviso di accertamento.