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SCANNO - Nel mio precedente intervento, “L’onta del Commissario Prefettizio”, apparso su Il Gazzettino del 22 agosto 2012, invitavo l’ex Capogruppo di Maggioranza a lasciare tutti gli incarichi che gli derivavano
dall’essere stato consigliere comunale. Egli, invece, legato com’è alla gestione del potere, ama ancora “fregiarsi” dell’incarico di Assessore alla Comunità Montana! L’articolo era stato titolato in quel modo per ridicolizzare le sue tediose
ossessioni per l’arrivo del Commissario nel nostro Comune,
L’ex Capogruppo continua ad essere l’ “ultimo giapponese”, che resiste nella difesa della propria poltrona, nonostante la guerra sia
persa. Che qualcuno lo avvisi, per il bene della nostra Scanno e della Comunità Montana, del territorio e di quel poco di credibilità che i cittadini hanno per le istituzioni della politica! Le ambiziose velleità personalistiche di simili esponenti politici ben poco hanno a che fare con il
rispetto delle regole istituzionali.
Il Presidente della Comunità Montana dovrebbe prendere atto della situazione verificatasi a Scanno ed
evitare i rischi di ingestibilità, conseguenti all’adozione di atti che potrebbero essere viziati da illegittimità.
La decadenza dalla carica di consigliere comunale dell’ex Capogruppo di Maggioranza dovrebbe portare il Presidente Carrara ad
adoperarsi per la sua sostituzione, senza pensare a giochi di partito che
salvaguardino i precari equilibri di maggioranza.
Se l’ex Capogruppo è l’ultimo “giapponese” che non sa che la guerra è finita (tanto che continua ancora a pensare di essere amministratore attivo di
Scanno!), gli esponenti politici di rango superiore evitino di restare ancorati
a giustificazioni che non reggono al confronto con la realtà dei fatti e facciano sentire la loro voce.
L’opportunità politica, inoltre, dovrebbe suggerire al Presidente della Comunità Montana di rimuovere immediatamente dalla carica di Assessore il Sig. Eustachio
Gentile, avendo altri Comuni della nostra Comunità diritto ad essere rappresentati nell’ambito della Giunta esecutiva, in luogo di un consigliere decaduto.
Beh, in fondo non c’è granché da stupirsi: era facilmente prevedibile che “senza potere, lui non sa proprio stare”. Basti, del resto, vedere il tono delle sue continue esternazioni aggressive
nei confronti di chi è lontano dal suo modo di pensare e di operare: tutta roba trita e ritrita, di
facciata, le solite ironie che hanno sistematicamente portato l’ex Capogruppo di Maggioranza ad essere inviso da molti. Altro che! infatti lui
scrive: “Intanto Scanno sta reagendo in maniera sempre più irritata contro l’irresponsabile scelta di far decadere il Consiglio Comunale!”
Qualcuno si chiederà: perché l’ex Capogruppo vuole stare sempre in gioco? La risposta è semplice: potere, puro e semplice. Andreotti diceva “il potere logora chi non ce l’ha”. Nel caso dell’ex Capogruppo di Maggioranza questo è ancora più vero: quell’uomo senza potere non sa stare, sta male, si deprime, si ammoscia. Per aumentare
la sua speranza di vita l’unica strada è vivere nel modo che lo gratifichi maggiormente, e questo vuol dire avere
potere, dirigere il gioco, essere il cultore della nobile Arte dei Pupi. In
tutto questo, la figura peggiore la rimediano proprio l’ex Sindaco Giammarco, “adulato” dal suo scaltro Capogruppo, rimasto lì il minimo necessario e prontamente messo da parte. Bella figura!… Del resto è stato lui, insieme al suo Vice, ad assumersi sempre “pesanti responsabilità civili e penali” (Cartolina del 25 agosto), fino ad essere indagato per presunti reati di abuso
d’ufficio continuato.
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Cosa PREVEDE lo Statuto
della Com. Montana Peligna?
Con la sospensione del Consiglio Comunale di Scanno e la nomina del dottor Luciano Giuseppe Conti,
quale Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente, con i poteri del Sindaco, del Consiglio e della Giunta, sono venuti meno i
requisiti perché E. Gentile continui a ricoprire l’incarico di Assessore alla Comunità Montana. Con decreto 2 agosto 2010, n. 87, pubblicato sul B.U.R.A. n. 59 del 15
settembre 2010, il Presidente della Regione Abruzzo ha disposto la “conferma della Comunità Montana costituita tra i Comuni inclusi nell’area territoriale “Peligna”, assegnando il termine di 60 giorni dalla predetta data per l’approvazione del nuovo statuto. La Comunità Montana Peligna non ha rispettato il termine previsto per cui, pur restando in
vigore le preesistenti norme statutarie, trova applicazione l’articolo 9, comma 4, della legge regionale 27 giugno 2008, n. 10, il quale
prevede che
“decorso tale termine e fino all’entrata in vigore del nuovo statuto, le norme statutarie in contrasto con la
presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto”. L’articolo 12 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 10, nel prevedere la
composizione ed elezione dell’organo rappresentativo della Comunità montana, in ottemperanza all’articolo 2, comma 18, lett. b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attribuisce
a ciascun Comune un solo rappresentante, eletto a scrutinio palese. Le norme
statutarie della Comunità montana, all’articolo 15, comma 4, prevedono che “In caso di gestione commissariale il Comune è rappresentato dal Commissario e dai due consiglieri nominati dal disciolto
Consiglio, i quali restano in carica rispettivamente fino alla proclamazione
del nuovo Sindaco ed all’insediamento in seno al Consiglio comunitario dei rappresentanti designati dal
nuovo Consiglio comunale”. Tale norma ha una rilevanza interpretativa per il caso in esame, dal momento
che i due consiglieri, uno di maggioranza e l’altro di minoranza, non sono più previsti, e, in rappresentanza dei singoli Comuni sono indicati “sindaci, assessori o consiglieri dei Comuni membri” e, in caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale, è il Sindaco che rappresenta il Comune.
Il Consiglio di Stato, con riguardo alla vicenda di un consigliere comunale,
incaricato dall’ente di rappresentarlo nella Comunità montana, ha stabilito: “Lo scioglimento del consiglio comunale, nelle ipotesi di cui all’art. 39 l. 8 giugno 1990 n. 142 (oggi trasfuso nell’art. 141 D. Lgs. 267/00), non incide, salva diversa previsione dello statuto
della Comunità, sul mandato (elettivo di secondo grado) del consigliere a rappresentare il
comune nella Comunità montana, per cui il medesimo consigliere potrà esercitare "pleno iure" il relativo incarico, fino alla nomina, da parte
dell'organo ricostituito, dei nuovi rappresentati” (vedi parere Cons. St., sez. I, 10 luglio 2000 n. 666). In altre parole,
secondo il Consiglio di Stato, un consigliere comunale, cessato dalla carica
per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale, può continuare ad esercitare, in regime di prorogatio, le funzioni di assessore
della giunta, solo ed esclusivamente se non sia diversamente previsto dallo
statuto della Comunità Montana.
Ebbene, lo statuto della nostra Comunità Montana, al primo comma dell’articolo 20, - una norma che non contrasta con la legge regionale n. 10/2008, -
prevede espressamente che “la carica di consigliere della Comunità Montana cessa automaticamente con la perdita a qualsiasi titolo, dello status
di consigliere comunale”. L’ex Capogruppo di Maggioranza Eustachio Gentile non ha forse perso lo “status di consigliere comunale”, essendo decaduto a causa dello scioglimento del Consiglio Comunale?
Come indicato dal Consiglio di Stato, la norma statutaria ha una forza
prevalente su quanto previsto dall’art. 141, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, anche perché la stessa legge regionale n. 10/2008, all’articolo 12, comma 3, prevede espressamente le “altre cause di cessazione dalla carica di un componente del consiglio
comunitario”, con la possibilità di surroga, che, nel caso del Comune di Scanno, è esercitata dal Commissario Prefettizio, per il principio indiscusso che le sue
funzioni sono sostitutive di quelle di Sindaco.
In altre regioni, le leggi regionali che hanno dettato le disposizioni sull’ordinamento delle Comunità montane, riservando ampia autonomia statutaria ai nuovi Enti sovraccomunali,
hanno previsto espressamente che “i rappresentanti del comune restano in carica anche nel caso di gestione commissariale”. Non troviamo una norma simile nella legge regionale dell’Abruzzo. (Roberto Nannarone)
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