REPUBBLICA ITALIANA SENT. N.233/2008
In nome del popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo
Composta dai seguenti Magistrati
Dott. Gian Giorgio Paleologo Presidente
Dott. Silvio Benvenuto Consigliere relatore
Dott. Federico Pepe Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Sui giudizi di conto, iscritti ai numeri del registro di segreteria 16024 G.C.E.L., 16025 G.C.E.L., 16026 G.C.E.L. ,16027 G.C.E.L., 16028 G.C.E.L. , 16029 G.C.E.L. ed aventi ad oggetto, rispettivamente, i conti giudiziali relativi agli esercizi 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, del tesoriere del Comune di Scanno, per i quali con precedente ordinanza era stata disposta la riunione a norma dell’art. 274 del codice di procedura civile; uditi nella pubblica udienza del 1° luglio 2008, il magistrato relatore, Cons. Silvio Benvenuto, il rappresentate del Pubblico ministero, dottor Eugenio Musumeci; esaminati gli atti e i documenti di causa. Rilevato in
FATTO
Con relazioni dell’8 giugno 2006, il magistrato relatore sui conti del tesoriere del Comune di Scanno per gli esercizi sopra indicati, aveva prospettato questioni varie per la cui soluzione, nonché per l'adozione di ogni provvedimento che fosse ritenuto necessario, veniva chiesta l'iscrizione del giudizio, a norma dell'art. 30 de r.d. 13 agosto 1933, n. 1038. Con decreto del Presidente della Sezione, datato 21 settembre 2005, l'udienza per la discussione dei giudizi in parola veniva fissata per il giorno 5 aprile 2006 e, successivamente, rinviata alla presente udienza del 2 luglio 2008. Nelle predette relazioni, venivano prospettate alla cognizione e alla valutazione del Collegio una serie di questioni relative a specifici punti dei conti del tesoriere rispetto ai quali non era stato possibile un'approfondita valutazione di merito, atteso che il conto consuntivo dell'ente non viene più inviato, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 58 del T.U. n. 142/1990, recepito dal T.U. n. 267/2000, art. 93, comma 2, cosicché è precluso, in conseguenza della medesima disposizione di legge, accertare, a consuntivo, l'effettività dei risultati finali di bilancio, con il rispetto dei principi di universalità, integrità e veridicità, nonché il rispetto delle regole poste con le leggi finanziarie in relazione al patto di stabilità interno, anche nel caso in cui si manifestino, come nei conti in parola, dubbi sulla reale consistenza delle entrate, con la loro possibile sopravalutazione e il notevole scostamento fra previsioni, accertamento e riscossione delle stesse entrate; sulla consistenza dei residui attivi, con eventuale iscrizione di residui inesistenti ; sul mancato pagamento di spese obbligatorie ed, in generale, sull'esistenza di debiti fuori bilancio; il tutto con aspetti tali da generare dubbi sulla attendibilità del risultato di amministrazione. Nelle citate relazioni si poneva altresì in rilievo che il sistema instaurato a seguito delle citate norme, in quanto ha limitato l'oggetto del giudizio al conto del tesoriere, suscitava dubbi sulla sua conformità ai criteri di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, nonché all'art. 103 della Costituzione che demanda alla Corte dei conti la giurisdizione in materia di contabilità pubblica. In data 31 marzo 2006, il sindaco del Comune di Scanno ha trasmesso, in ordine ai citati giudizi , una memoria nella quale si fa presente che, a seguito dell'accertamento dei residui attivi effettuato dal responsabile dell'Area amministrativa con determinazione n. 89 del 10 giugno 2004, ai sensi dell'art. 288, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto n. 267, è risultato che una massa rilevante dei residui attivi, pari a euro 638.922,55, come riportato dal responsabile del servizio nella sua relazione, non erano fondati su titoli giuridici certi ed
attendibili, per cui si è provveduto alla loro cancellazione. La loro iscrizione, secondo sempre quanto affermato nella memoria in parola, era manifestamente diretta a modificare in senso positivo il risultato finanziario, come sembrerebbe evincersi dall'intervento di un consigliere di maggioranza in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 1999, quando afferma “ anche questa volta si è previsto il taglio di un bosco di lire 130.000.000 per chiudere in pareggio“. Da questa affermazione si evincerebbe che non solo erano state messe in atto alchimie contabili, ma che a queste alchimie si ricorreva sistematicamente. La memoria osserva poi che l'ulteriore esempio della previsione in entrata dell'anno 2000 del canone di affitto dei terreni dati in concessione all'Ente parco, con un contratto sottoscritto il 19 gennaio 2001, prevedeva il pagamento del canone di lire 107.184.000, con
decorrenza dal 1° gennaio 2001. Emergevano poi anche negli anni pregressi presunti debiti fuori bilancio per un rilevante ammontare. Ci si riferisce al caso del pagamento delle indennità di un esproprio per la realizzazione della palestra polivalente, il cui progetto era stato approvato nel lontano 1991. Con deliberazione di giunta comunale n. 134 del 22 agosto 2001 era stata approvata una transazione per pagamento dell'indennità di esproprio di lire 264.400.000, oltre a lire 20.072.512 per le spese legali della parte avversa, senza che il consiglio comunale avesse provveduto a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Di conseguenza - sottolinea la memoria- l'avanzo finanziario esposto in bilancio non risulterebbe reale.
Dopo altre considerazioni, il sindaco del Comune di Scanno chiedeva nella memoria in parola che, in sede di esame, questa Sezione non si limitasse a verificare il rapporto di tesoreria e, quindi, la gestione di cassa, ma accertasse, attraverso una pronuncia giurisdizionale, la effettiva situazione finanziaria, con l'eventuale rettifica dei risultati finali.
Il Collegio riunito in Camera di consiglio, valutava, anche tenendo conto di quanto prospettato dal sindaco di Scanno nella sua memoria, che i dubbi di legittimità costituzionale espressi nella citata relazione del consigliere relatore, non risultavano manifestamente infondati, e perciò ha ritenuto necessario sottoporre nuovamente al giudizio della Corte costituzionale la legittimità costituzionale delle norme che limitano la pronuncia giurisdizionale al conto di cassa, non solo in considerazione dell'espressa domanda formulata dal sindaco del Comune , che chiede si faccia chiarezza sulle disponibilità finanziarie di cui può disporre in funzione dell'attuazione del suo programma di governo, ma in considerazione anche della riscontrata diffusione sul territorio regionale da parte di diversi enti del ricorso ad espedienti, quali la sopravalutazione delle entrate, il mantenimento di residui datati ed insussistenti , il ritardo o l'omissione dei pagamenti in relazione a impegni di spesa assunti, il differimento di impegni per spese già effettuate ad esercizi successivi ( con abnorme crescita di oneri finanziari e spese di giudizio), che portano ad una non fedele rappresentazione del risultato finale di amministrazione. Nel corso della discussione orale nella pubblica udienza del 5 aprile 2006, il pubblico ministero ha preso atto delle anomalie risultanti dagli atti del giudizio, riservando alla procura regionale le eventuali consequenziali iniziative rientranti nella sua competenza.
Con ordinanza n. 37 del 1° giugno 2006 , questa sezione giurisdizionale ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 93 comma 2, del T.U. approvato con decreto legislativo 4 agosto 2000 n. 267 – nella parte in cui limita il giudizio di conto alla gestione del tesoriere – e del successivo art. 226 - nella parte in cui prevede la trasmissione alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, ai fini del giudizio, del solo conto della propria gestione di cassa - nonché dell’art. 274 dello stesso decreto - nella parte in cui abroga l’art.310, co.4, (confermando implicitamente
l’abrogazione dell’art. 226 del R.D. n. 297 del 1911 disposta con l’art. 64 , co.1, della legge n. 142/1990) , che demandava al giudice contabile la pronuncia sul conto sia dell’ente che del tesoriere, ed in particolare del merito giuridico e contabile delle poste di bilancio - in relazione agli articoli 3, primo comma, 11, secondo comma, 103 secondo comma e 119 della Costituzione;
La Corte costituzionale con ordinanza n. 285 del 13 luglio 2007 (pubblicata sulla G.U. del 18 luglio 2007) ha dichiarato manifestamente infondata la suddetta questione di legittimità ed ha rimesso il giudizio a questa Sezione Giurisdizionale.
A seguito di quanto sopra , il giudizio è tornato in udienza alla data odierna. Il rappresentante del P. M. conferma la richiesta di remissione degli atti all’organo inquirente e per la presente sede afferma doversi dichiarare la regolarità del conto del Tesoriere.
DIRITTO
I molteplici profili di criticità nella gestione finanziaria del Comune di Scanno, nella misura in cui si riflettono in anomalie, riscontrate in sede di revisione nel conto del tesoriere, che sono apparsi in sede di remissione al Collegio ed anche in sede di valutazione da parte di quest’ultimo, meritevoli di approfondimento e considerazione, sono da ritenersi, alla luce
della intervenuta pronunzia n 285/2006 della Corte Costituzionale, estranei all’ambito di cognizione di questo giudice nella presente sede.
Per quanto riguarda il presente giudizio, si rammenta che l’art. 93 , secondo comma, del D.L.gs 18 agosto 2000, n.267, con il quale è stato approvato il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (che ha abrogato la Legge 8 giugno 1990, n.142) prevede:” Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”.
L’art.. 226 dello stesso decreto specifica” Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell’articolo 93, ren-de all’ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto”.
Ciò premesso, osserva il Collegio che, ai sensi delle norme riferite, il giudizio di conto è inteso ad accertare la regolarità della gestione del tesoriere ed a definire il rapporto debito-credito tra il predetto e l’ente locale. Nel caso di specie le risultanze istruttorie non hanno evidenziato violazione degli obblighi di servizio da parte del tesoriere. Il Collegio, pertanto, dovendo limitare in questa sede la cognizione al conto del tesoriere del Comune di Scanno, ritiene di dover dichiarare la sua regolarità per gli esercizi indicati in epigrafe, con conseguente discarico del medesimo.
Si rimettono peraltro gli atti alla Procura regionale, in accoglimento di specifica richiesta formulata dal pubblico ministero, per la valutazione di eventuali responsabilità d’ordine finanziario, che si riconnettano alle risultanze degli atti allegati al conto del tesoriere e di quelli acquisiti in sede istruttoria.

P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo
definitivamente pronunciando nel giudizio sui conti resi dal tesoriere del Comune di Scanno
per gli esercizi 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, dichiara regolari i conti stessi e per
l’effetto discarica il contabile.
La presente sentenza, corredata degli atti di causa, sarà inviata al procuratore regionale
per gli eventuali seguiti di competenza, e sarà notificata al sindaco del Comune di
Scanno, affinché ne dia comunicazione al tesoriere interessato.
Così deciso in L’Aquila, nella Camera di consiglio del giorno 1° luglio 2008.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to cons. Silvio Benvenuto F.to Dott. Gian Giorgio Paleologo
DEPOSITATO IN SEGRETERIA IL 04/07/2008
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to. Dott.ssa Antonella Lanzi