COMUNE DI VILLALAGO (PROVINCIA DI L’AQUILA)
BANDO DI CONCORSO GENERALE N° 1 ANNO 2007 PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA RELATIVA ALL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE
REGIONALE 25-10-1996 N
° 96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
E’ indetto un pubblico concorso per la formazione della graduatoria relativa all’assegnazione di alloggi di E.R.P. nel comune di Villalago.
INDETTO ai sensi della L.R. 25-10-1996 n. 96 e successive modifiche ed
integrazioni per l
’assegnazione in locazione semplice di alloggi di risulta e di nuova costruzione
nel Comune di Villalago e di quelli che si renderanno disponibili nello stesso
Comune nel periodo di efficacia della graduatoria definitiva.
I cittadini residenti anagraficamente o che svolgono prevalentemente le loro
attivit
à nel Comune di VILLALAGO, interessati ad ottenere l’assegnazione dei predetti alloggi, dovranno spedire a MEZZO RACCOMANDATA POSTALE
DI STATO oppure PRESENTARE a mano la domanda presso l
’Ufficio protocollo del Comune medesimo, su apposito modulo, da ritirarsi presso
l
’Ufficio Casa, entro e non oltre 60 giorni dalla data del presente bando, e cioè 28 Febbraio 2008.
Per i lavoratori emigrati all’estero il termine per la spedizione della domanda è prorogato di 60 giorni, e cioè il 27 Aprile 2008 per i residenti nell’area europea, e di 90 giorni, cioè il 26 Maggio 2008 per i residenti nei Paesi extra europei. SARANNO APPLICATE le
RISERVE, DISPOSTE dagli ENTI COMPETENTI PRIMA della PUBBLICAZIONE della
GRADUATORIA DEFINITIVA, PREVISTE dalle VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
A norma dell’art. 2 della L.R. 25-10-1996 n. 96 può partecipare al concorso:
a) – chi sia in possesso della cittadinanza italiana.
E’ AMMESSO al CONCORSO il CITTADINO STRANIERO se GODE dello STATUS di RIFUGIATO
POLITICO, oppure se il diritto di cittadinanza
è riconosciuto in condizioni di reciprocità, da Convenzioni o Trattati internazionali.
Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente
soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitano
una regolare attivit
à di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in
condizione di parit
à con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
b) – chi abbia la residenza stabile nel Comune di VILLALAGO, o dimostri di svolgervi
prevalentemente la propria attività lavorativa, è ammesso altresì a partecipare al concorso il lavoratore emigrato all’estero, con avvertenza che il cittadino emigrato partecipando al presente
concorso:
- può concorrere all’assegnazione soltanto per il comune prescelto presso l’Autorità Consolare esistente nel luogo di lavoro;
- non può partecipare ad altro bando di concorso di altro Comune;
c) - chi non risulti titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
famigliare, nell
’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. E’ adeguato l’alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella
lettera
“b” dell’art. 21 della L. 392/78, la cui superficie utile, determinata ai sensi della
legge 392/78 art. 13, sia non inferiore ai:
- 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone
- 60 mq. per un nucleo familiare composto da 3 0 4 persone
- 75 mq. per un nucleo familiare composto da 5 persone
- 95 mq. per un nucleo familiare composto da 6 persone ed oltre.
Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguata ai bisogni del nucleo
famigliare la superficie utile abitativa complessiva degli alloggi stessi che
superi di un terzo gli standards abitativi determinati con le modalit
à di cui al presente punto “c”;
d) – chi non risulti titolare di diritti di cui al precedente punto “c” su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località il cui valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27-7-1978 n. 932,
sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni
abitative medie nell
’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo
medio
è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge 392/78;
e) – chi non abbia ottenuto l’assegnazione in proprietà o con un patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con
il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato in qualunque
forma concessi: - dallo Stato o da altro Ente Pubblico
– semprechè l’alloggio non sia utilizzabile o deperito senza dar luogo al risarcimento del
danno;
f) – chi possegga un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al
limite
vigente al momento della scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi
dell
’art. 21 della legge 457/78 e successive modificazioni e integrazioni.
Tale reddito, riferito alla famiglia tipo di due componenti è pari ad €. 12.923,81.
Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il
reddito complessivo annuo del nucleo familiare medesimo
è ridotto di €. 516,46 per ogni altro componente oltre i 2 sino ad un massimo di €. 3.098,74, la presente disposizione non si applica ai figli a carico, in quanto
per questi analoga riduzione
è già prevista dalla norma richiamata senza limiti numerici. Per reddito annuo
complessivo del nucleo familiare s
’intende la somma del reddito fiscalmente imponibile di tutti i componenti del
nucleo stesso quali risultano dall
’ultima dichiarazione dei redditi, (cioè quello dell’anno 2006), al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e
degli assegni familiari.
Nel computo del reddito imponibile sono escluse le indennità “una tantum” percepite a titolo di risarcimento per danni fisici, nonché le indennità di accompagnamento per i portatori di handicap.
g) - chi non abbia ceduto tutto o in parte-fuori dei casi previsti dalle legge-l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.
I requisiti debbono essere posseduti, da parte del richiedente e limitatamente
alle precedenti lettere c), d), e), g), da parte degli altri componenti il
nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonch
é al momento dell’assegnazione e DEBBONO PERMANERE IN COSTANZA DI RAPPORTO. Il requisito di cui
alla lettera
“f”, deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente.
LE DOMANDE di partecipazione al presente concorso debbono essere compilate
unicamente sui moduli predisposti dal Comune di VILLALAGO ed in distribuzione
presso l
’UFFICIO CASA e PATRIMONIO tutti i giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 12.00,
con esclusione del sabato.
SONO ESCLUSI dal CONCORSO i CONCORRENTI che ABBIANO SPEDITO o PRESENTATO la
DOMANDA DOPO la SCADENZA del TERMINE FISSATO.
GLI ASSEGNATARI di ALLOGGI PARCHEGGIO a TITOLO PRECARIO DEVONO PRESENTARE
DOMANDA ALLEGANDO L
’ATTO DI ASSEGNAZIONE dell’ALLOGGIO e il CERTIFICATO ATTESTANTE la DATA di INGRESSO nell’ALLOGGIO PROVVISORIO.
DOCUMENTI CHE, EVENTUALMENTE, SI HA L’OBBLIGO DI ALLEGARE
1) Certificazione del Servizio di Medicina Legale e del Lavoro dell’A.S.L. attestante, per i richiedenti nel cui nucleo familiare sono presenti
portatori di handicap grave.
Si considera handicappato grave, riconosciuto tale dalla Commissione sanitaria
prevista dalla Legge 5.2.92 n. 104, la persona affetta da deficit
bio-psicologico che
comporti, oltre ad una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 anche una riduzione di autonomia tale da esigere un
intervento assistenziale continuativo e globale sia nella sfera individuale che
in quella relazionale.
2) Certificazione A.S.L. attestante per l’alloggio:
a)Il disagio Abitativo
* Per i richiedenti che abitano col proprio nucleo familiare, DA ALMENO DUE ANNI
dalla data del presente bando, in baracche, soffitte, bassi e simili centri di
raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo
precario dagli organi preposti all
’assistenza pubblica o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario
dagli organi preposti all
’assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all’abitazione e privi di servizi igienici regolamentari: - certificato della A:S:L:
indicante la descrizione particolareggiata e le condizioni dell
’immobile in atto occupato dal richiedente;
La condizione del biennio di permanenza non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a
seguito di calamit
à o di imminente pericolo riconosciuto dall’autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto intimato non per morosità;
b) il sovraffollamento
* Per i richiedenti con disagio abitativo esistente da almeno un anno che
abitano in un alloggio sovraffollato
– da due a tre persone a vano utile (condizione critica), oltre tre persone a
vano utile (condizione molto critica):
- certificato della A.S.L. indicante la descrizione particolareggiata dei vani
dell
’alloggio in atto occupato dal richiedente;
c) L’Antigienicità
*Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, da almeno un
anno alla data del presente bando, in alloggio antigienico, ritenendosi tale
quello privo di servizi igienici o che presenti umidit
à permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione: - certificato della ASL
indicante la descrizione particolareggiata e le condizioni dell
’immobile in atto occupato dal richiedente;
3) – il cittadino straniero deve esibire:
a) attestato dello status di rifugiato politico o attestato della condizione di
reciprocit
à di cui all’art. 2, punto “a” della L.R. n. 96 del 25.10.1996. b) – iscrizione nelle apposite liste degli uffici provinciali o contratto di lavoro;
DOCUMENTI CHE IL RICHIEDENTE HA LA FACOLTA’ DI ALLEGARE OVVERO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ ART. 2, Legge 4.1.68, N.15 (autocertificazione)
1) Certificato rilasciato dalla Conservatoria del Registro Immobiliare di L’Aquila;
2) Certificazione del reddito annuo complessivo del nucleo familiare riferito
all
’anno 2005 rilevabile per i lavoratori dipendenti da: mod. CUD, mod. 730 o mod.
unico, per i pensionati dai certificati di pensione mod. CUD, mod. 730 o mod.
unico, per i lavoratori autonomi dal mod. unico;
PER TUTTI I MEMBRI DEL NUCLEO FAMILIARE NON OCCUPATI, IDONEA CERTIFICAZIONE
ATTESTANTE LO STATO DI NON OCCUPAZIONE;
3) Sfratto NON per morosità reso esecutivo dal Tribunale: per i richiedenti che abitano con il proprio
nucleo familiare, alla data del presente bando, in alloggio che deve essere
rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stata
intimato: per inadempienza contrattuale, di verbale, di conciliazione
giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonch
é di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che
fruisca di alloggio di servizio;
4) Certificazione con l’indicazione della data da cui il nucleo familiare abita nell’alloggio attualmente occupato;
5) Per i richiedenti facenti parte di famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda:- certificazione
di matrimonio;
6) Per i richiedenti facenti parte di nuclei familiari che rientrano in Italia
per stabilirvi la loro residenza (emigrati rientrati, congiuntamente al nucleo
familiare, da non oltre un anno alla data di pubblicazione del presente bando):
- certificazione, con l
’indicazione della data di rientro in Italia;
7) I cittadini non residenti nel Comune di Villalago devono:
a) - Certificare o dichiarare il Comune e il datore di lavoro, SE LAVORATORI
DIPENDENTI;
b) - Certificare o dichiarare la Camera di Commercio e il comune di lavoro, SE
LAVORATORI AUTONOMI;
c) – Certificare o dichiarare il datore di lavoro e se trattasi di dipendenti
DESTINATI A PRENDERE SERVIZIO IN NUOVI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI;
d) Certificare o dichiarare LA CONDIZIONE DI EMIGRATO e la scelta nell’ambito territoriale di partecipazione al concorso, SE EMIGRATI;
Alla domanda possono inoltre, essere allegati anche tutti quei documenti atti a
comprovare la necessit
à di ottenere l’assegnazione di un alloggio.
I DOCUMENTI DEVONO ESSERE PRODOTTI in CARTA LIBERA ed in DATA NON ANTERIORE a QUELLA di PUBBLICAIZONE del BANDO di CONCORSO.
FORMAZIONE e PUBBLICAZIONE della GRADUATORIA-RICORSI in OPPOSIZIONE.
Le domande pervenute nei termini, saranno istruite dal Comune, ai sensi del 1° comma dell’art. 6 Legge Regionale n. 96 del 25.10.1996, che provvede all’attribuzione dei punteggi, sulla base della documentazione presentata e delle
situazioni dichiarate dall
’interessato nel modulo di domanda.
Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa
documentazione saranno trasmesse, ai sensi dell
’art. 6 della L.R. 96 del 5.10.96, alla Commissione Provinciale assegnazione
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, con sede presso l
’Azienda Territoriale per l’edilizia Residenziale della Provincia di L’Aquila (A.T.E.R.). Nel caso non fosse costituita la Commissione Provinciale le
domande saranno inviate alla Commissione Circondariale di Sulmona.
La suddetta Commissione, in base agli elementi risultanti dalle domande e dai
documenti relativi, proceder
à alla redazione della graduatoria provvisoria che sarà pubblicata, entro 15 gg. dalla sua formazione, nell’Albo pretorio del COMUNE DI VILLALAGO per 15 giorni consecutivi, oltre che nella
sede dell
’ A.T.E.R. di L’Aquila e nelle aziende con più di 100 dipendenti (ai lavoratori emigrati all’estero è data notizia dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo
raccomandata postale di Stato).
Contro la graduatoria provvisoria di assegnazione, compilata dalla Commissione
gli interessati
– entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo e per i lavoratori emigrati all
’estero dalla ricezione della comunicazione, possono inoltrare opposizione, in
carta legale, alla Commissione stessa che provveder
à, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso entro 30 giorni dalla scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle opposizioni.
Esaurito l’esame delle opposizioni, la Commissione formulerà la graduatoria definitiva, PREVIA EFFETTUAZIONE IN FORMA PUBBLICA DA PARTE DEL
PRESIDENTE DELLA COMMISISIONE STESSA, DEI SORTEGGI TRA I CONCORRENTI CHE
ABBIANO CONSEGUITO LO STESSO PUNTEGGIO.
Si considerano anziani i richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA a condizione che vivano soli o in
coppia.
Si considerano famiglie di nuova formazione quelle con anzianità di formazione NON SUPERIORE A DUE ANNI ALLA DATA DELLA DOMANDA E FAMIGLIE LA
CUI COSTITUZIONE E
’ PREVISTA ENTRO UN ANNO. I nuclei familiari con presenza di handicappati gravi,
vengono collocati in una graduatoria speciale al fine dell
’assegnazione in via prioritaria di alloggi collocati al piano terreno, nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere
architettoniche ai sensi dell
’art. 17 del D.P.R. 27.4.79 n. 384.
Il Comune, in presenza di assegnatari nel cui nucleo familiare sono presenti
componenti che per condizioni di deficit psicomotorie, di et
à o di altra situazione di disagio individuata dall’Ente stesso, può, con provvedimento motivato, assegnare alloggi anche in deroga allo standard
abitativo previsto dall
’art. 2 della legge regionale n. 55 del 25.10.1996.
LA GRADUATORIA DEFINITIVA SARA’ PUBBLICATA CON LE STESSE FORMALITA’ STABILITE PER LA GRADUATORIA PROVVISORIA. La graduatoria definitiva di cui
sopra conserver
à la sua efficacia dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo per anni due e comunque sino a che non sar
à modificata per effetto degli aggiornamenti, che saranno eseguiti in base ai
bandi integrativi, aperti sia ai nuovi aspiranti sia a coloro che intendono
modificare la loro collocazione in graduatoria.
I concorrenti già collocati in graduatoria per effetto di precedenti bandi di concorso, sono
tenuti a presentare, a pena di cancellazione dalla stessa, una nuova domanda di
assegnazione sulla base dei requisisti di cui all
’art. 2 della Legge Regionale n. 96 del 25.10 1996.
L’assegnazione degli alloggi agli eventi diritto in base alla graduatoria è effettuata dal Sindaco ai sensi dell’art. 14 Legge Regionale del 25.10.1996.
CANONE DI LOCAZIONE
Il Canone di locazione degli alloggi è determinato ai sensi del Titolo III della L.R. 96 del 25.10.1996 e tiene conto
dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito del nucleo familiare degli
assegnatari.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge
Regionale n. 96 del 25.10.1996 e successive modifiche ed integrazioni.
L’aspirante assegnatario può ottenere tutte le informazioni utili per la compilazione della domanda presso l’Ufficio Patrimonio del Comune di VILLALAGO.
Villalago, lì 31 Dicembre 2007
IL SINDACO
Cesidio Vittorio Grossi
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