DELIBERA di Giunta Comunale n. 83
del 23 settembre 2006,
recante: “Approvazione prospetti lotti pascolivi
e determinazione del canone”
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 26 in data 13 aprile 1965, ha
approvato il Regolamento e Capitolato d
’oneri per l’utilizzazione dei pascoli montani di proprietà del comune di Scanno;
- il predetto Regolamento prevede, all’articolo 7, che “il complesso dei pascoli permanenti è suddiviso, ai fini del regime di utilizzazione, in comparti”, come risulta dal prospetto allegato all’atto deliberativo citato, con l’indicazione del quantitativo di bestiame che, in ciascuno dei comparti, può essere immesso, la durata massima del periodo annuo di utilizzazione ed il
periodo minimo di riposo nel quale ciascun comparto deve essere lasciato;
- tale Piano, redatto nel rispetto degli usi e consuetudini locali quando l’esercizio dello ius pasculi rivestiva per la Comunità scannese una importanza rilevante per l’utilizzo consistente dei pascoli montani per il rilevante numero degli animali,
che prevede la suddivisione in comparti
è ancora attuale perché il pascolamento possa essere praticato in modo da evitare non solo il
sovraccarico ma anche la lunga permanenza del bestiame, peraltro fortemente
diminuito in consistenza;
- l’uso civico di pascolo, inoltre, non si esaurisce soltanto nella utilizzazione
delle colture erbacee del terreno per l
’alimentazione diretta del bestiame (ius pasculi), ma anche nella utilizzazione
delle altre risorse naturali del posto dove il pascolo ha sede: abbeveraggio
degli animali ed uso di fontane d
’acqua potabile (ius aquandi); sistemazione in loco dei pastori durante il
periodo di pascolo (ius pernoctandi); utilizzazione di frascume e legna morta
per la cottura degli alimenti e la trasformazione del prodotto (caseificazione)
(ius lignandi);
- con la medesima deliberazione è stato, altresì, approvato il "capitolato d'oneri" tipo, che deve essere sottoscritto dal
rappresentante del Comune e dal concessionario dei pascoli montani, trattandosi
di terreni concessi in via esclusiva;
- l'articolo 23 del regolamento prevede che "alla locazione delle zone pascolive…si addiverrà di regola mediante l'asta pubblica. Nel capitolato di fitto si osserveranno
tutte le condizioni e penalit
à previste dal presente regolamento per l'uso dei pascoli da parte della
popolazione", con particolari obblighi stabiliti a carico dell'affittuario;
- la procedura dell'esperimento dell'asta pubblica con il metodo della candela
vergine
è andata in desuetudine, a causa dell'assenza di allevatori non residenti;
- da tempo i pascoli montani vengono concessi a trattativa privata favorendo gli
allevatori locali in relazione all'ubicazione delle strutture immobiliari
destinate al ricovero degli animali;
- per la concessione in affitto dei pascoli è prevista la fissazione del canone da corrispondere secondo le modalità indicate nel capitolato d'oneri, in relazione agli effettivi ettari di pascolo
concessi dal Comune;
- il predetto capitolato d'oneri, all'originario articolo 46, modificato dal
consiglio comunale con deliberazioni n 43 del 25 giugno 1999 e n. 18 del12
aprile 2001, prevedeva, quale diritto dell'affittuario dei pascoli, la
"provvista combustibile", con l'assegnazione di una quantit
à di materiale legnatico, fissandone le modalità e i luoghi di prelievo;
- la corretta concessione in affitto dei pascoli montani, con la regolare
sottoscrizione del "Capitolato d'oneri", pu
ò favorire l’assegnazione agli allevatori del legnatico per gli usi strettamente legati all'attività per la quale conseguano l'utilizzo dei pascoli;
Considerato che:
o è opportuno creare le condizioni affinché tutti gli operatori locali del settore agricolo-zootecnico svolgano la loro
attivit
à nel migliore dei modi, favorendo, altresì, il presidio costante delle nostre montagne, attraverso l'uso ed il
miglioramento dei pascoli;
o al fine di consentire agli affittuari di poter effettuare eventuali
investimenti inerenti le loro attivit
à è opportuno fissare in tre anni la durata dell'affittanza, con la facoltà di rinnovo, come previsto dall'articolo 3 del "capitolato d'oneri";
o con deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 19 aprile 2003 è stato approvato il nuovo prospetto dei lotti pascolivi, con l'indicazione non
soltanto degli estremi catastali, ma anche delle ditte utiliste e delle
estensione dei pascoli concessi, nell
’ambito dei comparti già previsti dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 13 aprile 1965;
Ritenuto
opportuno ed indifferibile provvedere in modo organico e permanente alla
disciplina della materia in esame al fine di consentire agli allevatori locali
di poter accedere ai fondi disponibili nell
’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 – Reg. CE 1257/99 – Misura “F” (Agroambientali) – Azione 3 – Premio ai pascoli e prato-pascoli, nonché ad eventuali ed auspicate nuove misure di sostegno al settore agro-pastorale
montano;
Vista la Relazione del Tecnico Comunale in data odierna, con la quale viene
determinato il canone di affitto annuo iniziale dei terreni pascolivi in
€ 15,00 (quindici) ad ettaro, che viene conservata agli atti del Comune;
Attesa la necessità di provvedere alla formalizzazione dell'assegnazione dei pascoli montani, già disposta in passato con atti deliberativi per ogni singolo utente;
Atteso che gli allevatori locali hanno inteso confermare, con istanze agli atti dell’Ente, le assegnazioni dei lotti pascolivi come determinate con deliberazione di
Giunta Comunale n. 45 del 19 aprile 2003;
Visti gli atti d'ufficio;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'area tecnica e manutentiva;
Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo statuto comunale;
Con voti unanimi
DELIBERA
Per tutti i motivi riportati e richiamati nella premessa
1) Approvare il prospetto dei lotti pascolivi che viene allegato alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2) Fissare in € 15,00 (quindici) ad ettaro il canone base annuo dovuto per l'affitto dei
pascoli, da versare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, salvo
aggiornamenti;
3) Demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa l'adozione degli atti
consequenziali, disponendo che sia predisposta e sottoscritta con gli
interessati apposita convenzione recante il capitolato d'oneri per la
concessione;
4) Demandare al Responsabile dell’Area Tecnica e Manutentiva l’adozione degli atti consequenziali ad eventuali rinnovi.
Con successiva votazione resa all’unanimità la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs 18 agosto 2000, n . 267
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